Regime Impatriati e smart working per datore estero: cosa dice il Fisco

Il Regime Impatriati può applicarsi anche in caso di smart working per datore estero. L’articolo analizza i requisiti di residenza fiscale, la territorialità del reddito e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 2/2026.

In questo articolo:

In questo articolo:

Rendici la tua fonte preferita su Google

Regime impatriati e smart working per datore estero

Cosa chiarisce la Risposta AE n. 2/2026 su requisiti, decorrenza e applicazione pratica

Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 209/2023, può applicarsi anche a chi rientra in Italia continuando a lavorare in smart working per un datore di lavoro estero.

La Risposta n. 2/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la sede del datore non è un elemento ostativo, che il lavoro da remoto è compatibile con il regime se svolto prevalentemente dal territorio italiano e che la decorrenza dell’agevolazione dipende dall’effettivo trasferimento della residenza fiscale, non dal semplice rientro materiale.
In assenza di un sostituto d’imposta italiano, il beneficio può essere fruito direttamente in dichiarazione dei redditi. Questo articolo ricostruisce il quadro normativo e interpretativo di riferimento e ne traduce i principi in criteri operativi.

Perché il binomio “impatriati + smart working” ha generato incertezza in passato

Lo smart working ha reso strutturale una situazione che, fino a pochi anni fa, era marginale: lavorare per un’azienda con sede all’estero mentre si vive stabilmente in Italia.
Quando questo scenario si combina con il rientro dall’estero, il dubbio non riguarda tanto la legittimità del lavoro da remoto, quanto la corretta qualificazione fiscale del reddito e la possibilità di accedere al regime impatriati.

Per molto tempo, l’assenza di un chiarimento esplicito sul nuovo regime ha alimentato interpretazioni difensive: l’idea che il datore dovesse essere italiano o che lo smart working fosse, di per sé, un elemento di rischio.
La Risposta n. 2/2026 interviene proprio su questo punto, offrendo una chiave di lettura coerente con l’impianto della norma.

Il nuovo regime impatriati: il perimetro normativo corretto

Dal periodo d’imposta 2024, il regime agevolativo per i lavoratori impatriati è disciplinato dall’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023.
La norma prevede che i redditi agevolabili — lavoro dipendente, assimilato e lavoro autonomo — prodotti in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%, entro il limite annuo di 600.000 euro, al ricorrere dei requisiti soggettivi e temporali previsti.

Due elementi sono centrali:

  • il trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 TUIR;
  • la territorialità del reddito, da valutare secondo i criteri generali del TUIR (art. 23).


La norma non richiede che il datore di lavoro sia residente in Italia, né che il rapporto di lavoro venga instaurato con un soggetto italiano. Questo dato, spesso trascurato, è il primo punto chiarito in modo netto dalla prassi.

Smart working, datore estero e reddito “prodotto in Italia”

La Risposta n. 2/2026 ribadisce un principio già presente nell’ordinamento: per il lavoro dipendente, il reddito si considera prodotto in Italia quando la prestazione è svolta nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla sede del datore o dal luogo di pagamento della retribuzione.

In questo senso, il lavoro da remoto non è un’eccezione da giustificare, ma una modalità di svolgimento dell’attività.
Ciò che conta è dove il lavoratore presta la propria attività per la maggior parte del periodo d’imposta.

Qui emerge il vero discrimine:
non “smart working sì o no”, ma prevalenza della prestazione in Italia e coerenza tra residenza fiscale e realtà operativa.

Il caso studio della Risposta AE n. 2/2026

Il valore della prassi emerge con chiarezza nel caso concreto esaminato dall’Agenzia delle Entrate.

La contribuente:

  • ha lavorato all’estero per diversi anni;
  • risulta iscritta all’AIRE;
  • rientra in Italia nel corso del 2025;
  • stipula un contratto di lavoro a tempo indeterminato, regolato dal CCNL italiano;
  • lavora in smart working dall’Italia;
  • presta attività per un datore di lavoro con sede all’estero.


Il quesito riguarda tre aspetti: applicabilità del regime, decorrenza e modalità di fruizione.

La risposta dell’Agenzia delle entrate sulla compatibilità tra smartworking e regime impatriati

Sul primo punto, l’Agenzia è chiara: la sede estera del datore non esclude il regime.
Il lavoro da remoto è compatibile, purché la prestazione sia resa prevalentemente dall’Italia e i redditi siano qualificabili come prodotti nel territorio dello Stato.

Sulla decorrenza, invece, l’Agenzia assume una posizione rigorosa ma coerente:
nonostante il rientro nel 2025, la contribuente potrà applicare il regime dal periodo d’imposta 2026, poiché è in quell’anno che si perfeziona il trasferimento della residenza fiscale.

Infine, in assenza di un sostituto d’imposta italiano, l’agevolazione potrà essere fruitа direttamente in dichiarazione dei redditi.

Cosa insegna il caso

Questo caso mostra con chiarezza che:

  • il datore estero non è il problema;
  • il lavoro da remoto non è il problema;
  • le tempistiche e la residenza fiscale sono il vero nodo.


È anche un esempio emblematico di errore comune: pianificare il rientro dando per scontata l’applicazione immediata del regime, senza considerare il meccanismo annuale della residenza fiscale.

Quanto vale il regime impatriati nel tuo caso?

Le percentuali sono uguali per tutti, il risparmio no: dipende dal reddito, dal contratto e dall’anno in cui hai spostato la residenza.

Tabella riepilogativa – Requisiti del regime impatriati in caso di smart working per datore estero

Requisito normativoCosa richiede la norma/la prassiCosa verificare nella pratica
Trasferimento della residenza fiscale in Italia (art. 2 TUIR)Il contribuente deve risultare fiscalmente residente in Italia nel periodo d’imposta di applicazione del regimeData effettiva di rientro; giorni di presenza; domicilio e residenza; centro degli interessi personali ed economici; coerenza anagrafica
Precedente non-residenzaNon residenza fiscale in Italia nei periodi richiesti dall’art. 5 D.Lgs. 209/2023Iscrizione AIRE; storicità delle residenze fiscali; assenza di legami fiscali pregressi non interrotti
Attività lavorativa svolta prevalentemente in ItaliaLa prestazione deve essere resa “per la maggior parte” del periodo d’imposta dal territorio italianoCalendario giorni lavorati; trasferte; lavoro ibrido; documentazione di supporto (policy, accordi, tracciamento)
Redditi prodotti in Italia (art. 23 TUIR)Per il lavoro dipendente conta il luogo di svolgimento della prestazione, non la sede del datoreVerifica che l’attività sia svolta dall’Italia; distinzione tra giorni Italia/estero se presenti
Datore di lavoro esteroNon è elemento ostativo ai fini del regimeAssenza di automatismi: il focus resta su territorialità e prevalenza
Requisiti di elevata qualificazione o specializzazioneRequisito soggettivo previsto dall’art. 5Titolo di studio, mansioni, profilo professionale coerente
Decorrenza dell’agevolazioneDalla prima annualità in cui si perfeziona la residenza fiscaleAttenzione ai rientri in corso d’anno: possibile slittamento all’anno successivo
Modalità di fruizioneIn assenza di sostituto d’imposta, fruizione in dichiarazionePianificazione della liquidità; corretta compilazione della dichiarazione

Conclusione: compatibilità sì, automatismi no

La Risposta AE n. 2/2026 rappresenta oggi un punto di riferimento per chi rientra in Italia lavorando in smart working per un datore estero.
Il messaggio è equilibrato: il regime impatriati è compatibile con lo smart working e con il datore estero, ma richiede una lettura sostanziale dei fatti, una corretta pianificazione delle tempistiche e una documentazione coerente.

Per chi valuta il rientro, la domanda giusta non è “posso accedere al regime?”, ma:
quando, come e a quali condizioni posso applicarlo senza espormi a rischi inutili. A quelle tre domande si risponde con una verifica del caso concreto, non con una regola generale.

Fonti Ufficiali

Il contenuto di questo articolo si basa su fonti normative e di prassi ufficiali, in particolare:

Condividi su:

DISCLAIMER

Le informazioni presenti in questo sito hanno esclusivamente finalità informative e divulgative. Non costituiscono consulenza legale, fiscale, finanziaria o professionale e non devono essere considerate come tali.
Pur impegnandoci a garantire accuratezza e aggiornamento dei contenuti in base alla normativa vigente, non assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni, interpretazioni o cambiamenti legislativi successivi alla pubblicazione.
Qualsiasi decisione o azione intrapresa sulla base delle informazioni riportate su questo sito è effettuata sotto la piena responsabilità dell’utente.

I nostri servizi

Hai trovato utile
questo articolo?

Scopri come possiamo aiutarti concretamente a trasferirti o investire in Italia con i nostri servizi dedicati.

Pianificazione su misura per vivere o investire in Italia.

Acquisto e gestione immobili nei principali borghi e città italiane.

Assistenza al trasferimento per visti e permessi di soggiorno.

Supporto a imprese e investitori che scelgono l’Italia.

Magazine

Resta aggiornato!

Iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità.