In sintesi — Il D.L. 36/2025 è entrato in vigore il 29 marzo 2025; la Legge 74/2025 di conversione (G.U. n. 118) è entrata in vigore il 24 maggio 2025. Il nuovo art. 3-bis della Legge 91/1992 stabilisce che chi è nato all'estero ed è in possesso di un'altra cittadinanza è considerato non aver mai acquisito la cittadinanza italiana automaticamente, salvo eccezioni specifiche. I procedimenti avviati entro il 27 marzo 2025 sono tutelati dalle vecchie regole. Il 12 marzo 2026 la Corte Costituzionale ha dichiarato le questioni di legittimità in parte non fondate e in parte inammissibili: la riforma resta in vigore. Le dichiarazioni per i minorenni, il cui termine è stato prorogato al 31 maggio 2029, sono gratuite (la Legge di Bilancio 2026 ha abolito il contributo di €250 dal 1° gennaio 2026).
Iure sanguinis: 160 anni di storia e una riforma che ha cambiato tutto
La cittadinanza italiana si fonda sul principio dello ius sanguinis — il diritto di sangue. Codificato nel codice civile del 1865 e confermato dalla Legge 555 del 13 giugno 1912, questo principio ha consentito per oltre un secolo e mezzo ai discendenti di emigrati italiani di rivendicare la propria cittadinanza senza limiti di generazione, a condizione di dimostrare una catena documentale continua da un avo italiano che non avesse interrotto la trasmissione.
Importante: Prima della riforma, la trasmissione poteva interrompersi non solo per rinuncia formale alla cittadinanza, ma anche per naturalizzazione volontaria all’estero ai sensi della Legge 555/1912. Questa distinzione è cruciale per valutare i casi di antenati emigrati che acquisirono la cittadinanza straniera.
Il sistema ha retto fino a quando il numero di richieste era gestibile. La combinazione di crisi economiche nei Paesi di forte emigrazione italiana — Argentina e Brasile in testa — e la crescente attrattività del passaporto europeo ha generato un’ondata di domande senza precedenti. Il Ministero degli Esteri ha stimato tra i 60 e gli 80 milioni di persone nel mondo potenzialmente eleggibili sotto le vecchie regole. I consolati erano saturi.
Il governo ha risposto con un decreto d’urgenza. Il 28 marzo 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. 36/2025 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale la stessa sera ed entrato in vigore il 29 marzo 2025 — subito denominato “decreto Tajani” dal nome del Ministro degli Affari Esteri promotore dell’iniziativa. Il Parlamento lo ha convertito nella Legge 74 del 23 maggio 2025, pubblicata in G.U. n. 118, entrata in vigore il 24 maggio 2025. Si tratta della riforma più significativa del diritto della cittadinanza italiana degli ultimi trent’anni.
Le nuove regole: chi ha ancora diritto alla cittadinanza per discendenza
Con la Legge 74/2025, il nuovo art. 3-bis della Legge 91/1992 stabilisce che chi è nato all’estero ed è in possesso di un’altra cittadinanza è considerato non aver mai acquisito la cittadinanza italiana automaticamente, salvo che ricorra una delle seguenti eccezioni. Il Consolato Generale d’Italia a New York e quello di Stoccarda illustrano questa regola nelle loro pagine ufficiali aggiornate.
Caso A — Ascendente di primo o secondo grado esclusivamente italiano
L’ascendente di primo o secondo grado (genitore o nonno) possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana. Il Consolato di Stoccarda precisa che la domanda si presenta su appuntamento ed esclusivamente in presenza di tutta la documentazione necessaria.
Caso B — Genitore italiano con residenza in Italia
Il genitore o genitore adottivo italiano ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del richiedente.
Caso C — Procedimento già avviato entro il 27 marzo 2025
La domanda di riconoscimento — completa di tutta la documentazione — è stata formalmente presentata, oppure si disponeva di un appuntamento fissato e comunicato dall’autorità competente, entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025. Questi procedimenti vengono valutati secondo le regole previgenti.
Effetto pratico principale
La discendenza da bisnonni o antenati più remoti non è più sufficiente per le domande presentate dopo il 27 marzo 2025, salvo rientri in una delle eccezioni di legge. Questo riguarda la grande maggioranza dei candidati americani, australiani e sudamericani, la cui linea italiana risale tipicamente alla grande emigrazione tra il 1880 e il 1940.
La "minor issue": interruzione della catena e la Circolare ministeriale 43347/2024
Una delle questioni tecniche più rilevanti riguarda la cosiddetta minor issue. Secondo la Circolare del Ministero dell’Interno n. 43347 del 3 ottobre 2024 — ufficialmente disponibile sul sito del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione — che ha recepito le indicazioni della Corte di Cassazione (ordinanze n. 454/2024 e n. 17161/2023), se un avo italiano si naturalizzò cittadino straniero mentre i suoi figli minorenni convivevano con lui, questi figli persero la cittadinanza italiana contestualmente, anche se nati prima della naturalizzazione.
Questa è un’interpretazione ministeriale vincolante, non una nuova norma statutaria. La distinzione conta: i tribunali possono essere chiamati a valutare casi individuali, ma la prassi consolare oggi segue questa lettura. Il Consolato di Los Angeles precisa che l’età della minore età era 21 anni fino al 9 marzo 1975, e 18 anni dal 10 marzo 1975 in poi.
La sentenza del 12 marzo 2026: cosa ha deciso la Corte Costituzionale
Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 25 giugno 2025, ha sollevato questione di legittimità costituzionale sull’articolo 3-bis introdotto dalla riforma, sostenendo che la norma creasse una disparità irragionevole tra chi aveva presentato domanda prima del 27 marzo 2025 e chi — con identico titolo genealogico — l’aveva presentata dopo.
Il 12 marzo 2026, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte Costituzionale ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui rende noto che la Corte ha dichiarato le questioni “in parte non fondate e in parte inammissibili”. Le restrizioni della Legge 74/2025 restano pertanto pienamente in vigore.
Il caso 1948: la linea materna e la via giudiziaria
Prima del 1° gennaio 1948 — data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana — le donne italiane non potevano trasmettere la cittadinanza ai propri figli. Chi discende da una capostipite femminile il cui figlio nacque prima di quella data deve ricorrere al tribunale italiano. Questa strada rimane percorribile per chi ha avviato il procedimento giudiziario entro il 27 marzo 2025. Per le domande successive, le restrizioni della Legge 74/2025 si applicano anche ai procedimenti giudiziali, come precisa il Consolato di Los Angeles.
Chi non rientra più nelle nuove regole: le alternative
Naturalizzazione agevolata per chi ha origini italiane
L’articolo 1-bis, comma 2, della Legge 74/2025 riduce da tre a due anni il periodo di residenza legale richiesto per la concessione della cittadinanza allo straniero il cui genitore o nonno sia o sia stato cittadino italiano per nascita. Si tratta di un percorso di naturalizzazione per concessione (art. 9 Legge 91/1992), non di un diritto automatico: richiede residenza legale effettiva, reddito sufficiente e assenza di condanne penali. Per chi sta valutando questo percorso, la guida pratica al trasferimento in Italia offre un punto di partenza utile.
Residenza ordinaria
I cittadini UE residenti in Italia da quattro anni possono richiedere la naturalizzazione. I cittadini extracomunitari possono farlo dopo dieci anni, con requisiti di reddito, assenza di condanne penali e conoscenza dell’italiano a livello B1.
Cittadinanza per matrimonio
Il coniuge di un cittadino italiano può richiedere la naturalizzazione dopo due anni di residenza in Italia, ridotti a un anno in presenza di figli.
Stai valutando il trasferimento in Italia come percorso verso la naturalizzazione?
Scopri la nostra guida
I documenti necessari per la procedura iure sanguinis
La documentazione richiesta comprende:
- atto di nascita del richiedente;
- atti di nascita di tutti gli avi italiani nella linea diretta;
- atti di matrimonio degli ascendenti nella stessa linea;
- documentazione relativa alla naturalizzazione degli avi o prova documentale della sua assenza.
I documenti stranieri richiedono in genere l’Apostille e una traduzione giurata in italiano, salvo convenzioni bilaterali applicabili.
Come si presenta la domanda
Le domande di riconoscimento iure sanguinis si presentano IN PRESENZA presso il consolato o comune competente, su appuntamento (es. tramite Prenot@Mi). Il Portale ALI del Ministero dell'Interno è utilizzato per altri percorsi di cittadinanza (naturalizzazione, matrimonio, residenza), non per il riconoscimento per discendenza. Il contributo consolare è di €600 per richiedente adulto, non rimborsabili.
La scadenza del 31 maggio 2029 per i minorenni
Aggiornamento — Legge di Bilancio 2026
L'art. 1 comma 513 della Legge 30 dicembre 2025 ha introdotto due novità in vigore dal 1° gennaio 2026: (1) il contributo di €250 per le dichiarazioni di acquisto della cittadinanza per i minorenni è stato abolito — le dichiarazioni sono ora gratuite; (2) per i minori nati dopo il 24 maggio 2025, il termine per la dichiarazione è stato esteso da uno a tre anni dalla nascita. I minori nati prima del 24 maggio 2025 restano soggetti a un termine autonomo, che la legge 27 febbraio 2026, n. 26 (art. 1, comma 19-ter) ha prorogato dal 31 maggio 2026 al 31 maggio 2029.
I genitori italiani per nascita con figli minorenni al 24 maggio 2025 devono presentare la dichiarazione entro il 31 maggio 2029: il termine originario del 31 maggio 2026 è stato spostato di tre anni dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26 (art. 1, comma 19-ter), che ha modificato l’art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36. Se il minore raggiunge la maggiore età prima di tale scadenza, deve presentarla personalmente entro lo stesso termine. Le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2026 sono gratuite, confermato da numerosi consolati italiani (San Paolo, Washington, L’Aja, Sofia, Atene). Per chi è già residente in Italia o sta pianificando il trasferimento, è utile confrontare questo percorso con il quadro completo dei visti disponibili.
Il quadro demografico: 27 milioni di emigrati
La portata politica e umana di questa riforma si comprende pienamente solo tornando ai numeri della storia. Nella sentenza n. 142/2025 della Corte Costituzionale — basata sulle ordinanze dei tribunali rimettenti — si ricorda che tra il 1870 e il 1970 circa 27 milioni di cittadini italiani lasciarono il Paese, e che circa la metà non tornò mai.
I loro discendenti — oggi concentrati principalmente in Argentina, Brasile, Stati Uniti, Australia e Canada — avevano sino alla riforma un titolo potenziale alla cittadinanza italiana che molte famiglie avevano inseguito per generazioni. La stampa internazionale ha documentato il caso di famiglie americane che avevano già avviato processi di rimpatrio e si sono trovate improvvisamente non eleggibili senza alcun periodo di grazia. Il Ministero degli Esteri ha stimato tra i 60 e gli 80 milioni di persone nel mondo potenzialmente eleggibili sotto le vecchie regole: una platea impossibile da gestire con le strutture consolari esistenti, e che ha reso la riforma politicamente inevitabile anche per chi la subisce.
Conclusione
La riforma della cittadinanza per discendenza non ha semplicemente alzato un’asticella burocratica. Ha ridefinito chi è italiano per sangue e chi non lo è più — almeno sul piano formale. Per chi ha un genitore o un nonno esclusivamente italiano, il diritto esiste ancora e va esercitato con la documentazione corretta e l’appuntamento consolare. Per chi discende da bisnonni o antenati più lontani, il percorso automatico si è chiuso il 27 marzo 2025.
Quello che la riforma ha aperto — e che vale la pena esplorare — è il percorso della naturalizzazione agevolata a due anni di residenza per chi ha radici documentabili. Non è un diritto automatico, ma è una strada concreta per chi è disposto a costruire un legame reale con l’Italia: vivere qui, iscriversi in anagrafe, radicarsi in un luogo. In fondo, è esattamente quello che fecero i loro antenati — in senso inverso.
Condividi su:
Faq
Con le nuove regole della Legge 74/2025 (art. 3-bis Legge 91/1992), la discendenza da bisnonni non è più sufficiente per le domande presentate dopo il 27 marzo 2025, salvo rientri in una delle eccezioni di legge. Fanno eccezione i procedimenti avviati — con documentazione completa o appuntamento comunicato dall'autorità — entro le 23:59 del 27 marzo 2025.
Sì, se quel nonno o quella nonna possedevano esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della propria morte o alla nascita del tuo genitore. Se avevano acquisito un'altra cittadinanza per naturalizzazione, la trasmissione potrebbe essere interrotta secondo la Legge 555/1912 e la Circolare ministeriale n. 43347/2024 — in particolare se il tuo genitore era ancora minorenne al momento della naturalizzazione.
Sì, se la domanda era stata formalmente presentata — o l'appuntamento consolare era stato fissato e comunicato dall'autorità competente — entro le 23:59 del 27 marzo 2025 (ora di Roma). La pratica viene valutata con le regole precedenti.
Con un comunicato ufficiale del 12 marzo 2026, la Corte ha dichiarato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino sul D.L. 36/2025 'in parte non fondate e in parte inammissibili'. Le nuove restrizioni restano in vigore. Il testo integrale della sentenza con le motivazioni non era ancora stato depositato alla data di aggiornamento di questo articolo.
Le domande di riconoscimento per discendenza si presentano IN PRESENZA presso il consolato o comune competente, su appuntamento (es. Prenot@Mi). Non tramite il Portale ALI, che è riservato ad altri percorsi di cittadinanza (naturalizzazione, matrimonio, residenza).
La Legge 74/2025 (art. 1-bis) ha ridotto da tre a due anni il periodo di residenza per la naturalizzazione dello straniero con genitore o nonno italiano per nascita. È un percorso di concessione discrezionale dello Stato, non un diritto automatico: richiede trasferimento effettivo in Italia, iscrizione anagrafica e mantenimento della residenza legale per due anni.
€ 600,00 per richiedente adulto, non rimborsabili, da versare il giorno dell'appuntamento consolare. A questa cifra si aggiungono i costi per documenti originali, apostille e traduzioni giurate.
I genitori italiani per nascita che avevano figli minorenni al 24 maggio 2025 devono presentare una dichiarazione entro il 31 maggio 2029: il termine, in origine fissato al 31 maggio 2026, è stato prorogato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26. Dal 1° gennaio 2026 questa dichiarazione è gratuita (la Legge di Bilancio 2026 ha abolito il contributo di €250). Per i figli nati dopo il 24 maggio 2025, il termine è stato esteso a tre anni dalla nascita.
L'Italia consente la doppia cittadinanza dal 1992. La nuova restrizione non riguarda il richiedente, ma l'ascendente: il genitore o nonno italiano qualificante non deve aver posseduto un'altra cittadinanza (salvo verificare le regole di perdita/riacquisizione previste dalla Legge 555/1912 e successive).

