Regime impatriati e smart working per datore estero
Cosa chiarisce la Risposta AE n. 2/2026 su requisiti, decorrenza e applicazione pratica
Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 209/2023, può applicarsi anche a chi rientra in Italia continuando a lavorare in smart working per un datore di lavoro estero.
La Risposta n. 2/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la sede del datore non è un elemento ostativo, che il lavoro da remoto è compatibile con il regime se svolto prevalentemente dal territorio italiano e che la decorrenza dell’agevolazione dipende dall’effettivo trasferimento della residenza fiscale, non dal semplice rientro materiale.
In assenza di un sostituto d’imposta italiano, il beneficio può essere fruito direttamente in dichiarazione dei redditi. Questo articolo ricostruisce il quadro normativo e interpretativo di riferimento e ne traduce i principi in criteri operativi.
Perché il binomio “impatriati + smart working” ha generato incertezza in passato
Lo smart working ha reso strutturale una situazione che, fino a pochi anni fa, era marginale: lavorare per un’azienda con sede all’estero mentre si vive stabilmente in Italia.
Quando questo scenario si combina con il rientro dall’estero, il dubbio non riguarda tanto la legittimità del lavoro da remoto, quanto la corretta qualificazione fiscale del reddito e la possibilità di accedere al regime impatriati.
Per molto tempo, l’assenza di un chiarimento esplicito sul nuovo regime ha alimentato interpretazioni difensive: l’idea che il datore dovesse essere italiano o che lo smart working fosse, di per sé, un elemento di rischio.
La Risposta n. 2/2026 interviene proprio su questo punto, offrendo una chiave di lettura coerente con l’impianto della norma.
Il nuovo regime impatriati: il perimetro normativo corretto
Dal periodo d’imposta 2024, il regime agevolativo per i lavoratori impatriati è disciplinato dall’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023.
La norma prevede che i redditi agevolabili — lavoro dipendente, assimilato e lavoro autonomo — prodotti in Italia concorrano alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50%, entro il limite annuo di 600.000 euro, al ricorrere dei requisiti soggettivi e temporali previsti.
Due elementi sono centrali:
- il trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 TUIR;
- la territorialità del reddito, da valutare secondo i criteri generali del TUIR (art. 23).
La norma non richiede che il datore di lavoro sia residente in Italia, né che il rapporto di lavoro venga instaurato con un soggetto italiano. Questo dato, spesso trascurato, è il primo punto chiarito in modo netto dalla prassi.
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Smart working, datore estero e reddito “prodotto in Italia”
La Risposta n. 2/2026 ribadisce un principio già presente nell’ordinamento: per il lavoro dipendente, il reddito si considera prodotto in Italia quando la prestazione è svolta nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla sede del datore o dal luogo di pagamento della retribuzione.
In questo senso, il lavoro da remoto non è un’eccezione da giustificare, ma una modalità di svolgimento dell’attività.
Ciò che conta è dove il lavoratore presta la propria attività per la maggior parte del periodo d’imposta.
Qui emerge il vero discrimine:
non “smart working sì o no”, ma prevalenza della prestazione in Italia e coerenza tra residenza fiscale e realtà operativa.
Il caso studio della Risposta AE n. 2/2026
Il valore della prassi emerge con chiarezza nel caso concreto esaminato dall’Agenzia delle Entrate.
La contribuente:
- ha lavorato all’estero per diversi anni;
- risulta iscritta all’AIRE;
- rientra in Italia nel corso del 2025;
- stipula un contratto di lavoro a tempo indeterminato, regolato dal CCNL italiano;
- lavora in smart working dall’Italia;
- presta attività per un datore di lavoro con sede all’estero.
Il quesito riguarda tre aspetti: applicabilità del regime, decorrenza e modalità di fruizione.
La risposta dell’Agenzia delle entrate sulla compatibilità tra smartworking e regime impatriati
Sul primo punto, l’Agenzia è chiara: la sede estera del datore non esclude il regime.
Il lavoro da remoto è compatibile, purché la prestazione sia resa prevalentemente dall’Italia e i redditi siano qualificabili come prodotti nel territorio dello Stato.
Sulla decorrenza, invece, l’Agenzia assume una posizione rigorosa ma coerente:
nonostante il rientro nel 2025, la contribuente potrà applicare il regime dal periodo d’imposta 2026, poiché è in quell’anno che si perfeziona il trasferimento della residenza fiscale.
Infine, in assenza di un sostituto d’imposta italiano, l’agevolazione potrà essere fruitа direttamente in dichiarazione dei redditi.
Cosa insegna il caso
Questo caso mostra con chiarezza che:
- il datore estero non è il problema;
- il lavoro da remoto non è il problema;
- le tempistiche e la residenza fiscale sono il vero nodo.
È anche un esempio emblematico di errore comune: pianificare il rientro dando per scontata l’applicazione immediata del regime, senza considerare il meccanismo annuale della residenza fiscale.
Le percentuali sono uguali per tutti, il risparmio no: dipende dal reddito, dal contratto e dall’anno in cui hai spostato la residenza.
Tabella riepilogativa – Requisiti del regime impatriati in caso di smart working per datore estero
| Requisito normativo | Cosa richiede la norma/la prassi | Cosa verificare nella pratica |
|---|---|---|
| Trasferimento della residenza fiscale in Italia (art. 2 TUIR) | Il contribuente deve risultare fiscalmente residente in Italia nel periodo d’imposta di applicazione del regime | Data effettiva di rientro; giorni di presenza; domicilio e residenza; centro degli interessi personali ed economici; coerenza anagrafica |
| Precedente non-residenza | Non residenza fiscale in Italia nei periodi richiesti dall’art. 5 D.Lgs. 209/2023 | Iscrizione AIRE; storicità delle residenze fiscali; assenza di legami fiscali pregressi non interrotti |
| Attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia | La prestazione deve essere resa “per la maggior parte” del periodo d’imposta dal territorio italiano | Calendario giorni lavorati; trasferte; lavoro ibrido; documentazione di supporto (policy, accordi, tracciamento) |
| Redditi prodotti in Italia (art. 23 TUIR) | Per il lavoro dipendente conta il luogo di svolgimento della prestazione, non la sede del datore | Verifica che l’attività sia svolta dall’Italia; distinzione tra giorni Italia/estero se presenti |
| Datore di lavoro estero | Non è elemento ostativo ai fini del regime | Assenza di automatismi: il focus resta su territorialità e prevalenza |
| Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione | Requisito soggettivo previsto dall’art. 5 | Titolo di studio, mansioni, profilo professionale coerente |
| Decorrenza dell’agevolazione | Dalla prima annualità in cui si perfeziona la residenza fiscale | Attenzione ai rientri in corso d’anno: possibile slittamento all’anno successivo |
| Modalità di fruizione | In assenza di sostituto d’imposta, fruizione in dichiarazione | Pianificazione della liquidità; corretta compilazione della dichiarazione |
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Conclusione: compatibilità sì, automatismi no
La Risposta AE n. 2/2026 rappresenta oggi un punto di riferimento per chi rientra in Italia lavorando in smart working per un datore estero.
Il messaggio è equilibrato: il regime impatriati è compatibile con lo smart working e con il datore estero, ma richiede una lettura sostanziale dei fatti, una corretta pianificazione delle tempistiche e una documentazione coerente.
Per chi valuta il rientro, la domanda giusta non è “posso accedere al regime?”, ma:
quando, come e a quali condizioni posso applicarlo senza espormi a rischi inutili. A quelle tre domande si risponde con una verifica del caso concreto, non con una regola generale.
Fonti Ufficiali
Il contenuto di questo articolo si basa su fonti normative e di prassi ufficiali, in particolare:
- Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello n. 2 del 12 gennaio 2026
Chiarimenti sull’applicabilità del nuovo regime impatriati in caso di smart working per datore di lavoro estero, decorrenza del beneficio e fruizione in dichiarazione. - Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 – Articolo 5
Disciplina del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati (in vigore dal periodo d’imposta 2024). - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) Art. 2 – Residenza fiscale delle persone fisiche
- Agenzia delle Entrate – Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020
Principi interpretativi su residenza fiscale e territorialità del reddito, richiamati anche nel nuovo contesto normativo.
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