Forfettario o Impatriati? Confronto pratico: requisiti, costi reali, durata

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Meglio Forfettario o Impatriati?

Il dilemma fiscale del 2025 per freelance, imprenditori e rientranti in Italia

Rientrare o trasferirsi in Italia, non è solo una scelta di vita: è anche una scelta fiscale.
Per chi apre una partita IVA — magari dopo anni di lavoro all’estero — una delle prime domande è inevitabile:

Regime forfettario vs impatriati: qual è la scelta migliore?

Sembra una questione tecnica, ma in realtà tocca molto di più: il modo in cui si lavora, si pianifica e si cresce.
I due regimi, infatti, incarnano due visioni opposte della fiscalità italiana.
Il forfettario è la strada della semplicità e della stabilità; il regime impatriati è l’incentivo all’attrazione di talenti, pensato per chi torna e porta valore.
Eppure, tra queste due logiche apparentemente distanti, si colloca proprio la nuova generazione di professionisti internazionali che guarda all’Italia come base per lavorare, vivere e investire.

Due modelli fiscali con anime diverse

REGIME FORFETTARIO

Il regime forfettario, introdotto dalla Legge 190 del 2014, è pensato per i piccoli imprenditori e i professionisti che vogliono semplificare la gestione fiscale.
Prevede un’imposta sostitutiva unica — 15%, ridotta al 5% nei primi cinque anni — che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP.
Il reddito imponibile si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi (per un consulente, ad esempio, il 78%).

In pratica, non si deducono i costi reali: il sistema presume una percentuale “forfettaria” di spesa, uguale per tutti.
È una scelta che premia chi lavora in modo snello e non ha costi strutturali rilevanti, ma penalizza chi investe o ha collaboratori.

Il limite di ricavi è fissato a 85.000 euro l’anno: superarlo anche di poco significa perdere il regime.
Al contrario, il vantaggio principale è la semplicità: nessuna contabilità ordinaria, nessuna IVA, nessuna deduzione complessa.
Il forfettario, insomma, è il regime della libertà operativa, ma anche del tetto basso.

REGIME IMPATRIATI

Il regime impatriati, invece, nasce per premiare chi rientra e produce valore in Italia.
È disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015, profondamente modificato dal D.Lgs. 209/2023, che ha ridisegnato le regole per i trasferimenti di residenza a partire dal 2024.

Il beneficio consiste nella detassazione del 50% del reddito imponibile (ridotto al 40% per chi ha figli minori) fino a 600.000 euro annui.
La durata è di cinque anni, non più prorogabile automaticamente come nelle versioni precedenti.

Non si tratta di un’agevolazione “su misura per tutti”: il regime richiede requisiti rigorosi.
Secondo la normativa e le Circolari n. 33/E del 28 dicembre 2020 e successive modifiche, possono beneficiarne coloro che:

  • non sono stati residenti fiscali in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento;
  • si impegnano a restare in Italia per almeno quattro anni;
  • svolgono l’attività lavorativa prevalentemente sul territorio italiano.

Il legislatore ha voluto rendere il beneficio più selettivo e legato all’effettivo apporto economico.
L’intento è chiaro: favorire chi si trasferisce realmente, non chi effettua spostamenti formali.

Confronto di filosofia (e di platea) tra forfettario e impatriati

La differenza tra i due regimi è prima di tutto concettuale.
Il forfettario nasce per sostenere la microimpresa italiana e semplificare la vita a chi lavora da solo.
Il regime impatriati, invece, è pensato per chi porta competenze e attività dall’estero, generando nuova base imponibile in Italia.

Per questo, chi ha ricavi bassi o medi e costi contenuti troverà nel forfettario la soluzione più logica.
Chi invece ha redditi medio-alti, progetti internazionali o un rientro strutturale, trarrà vantaggio dall’impatriati, che offre un risparmio fiscale potenzialmente molto più alto, seppur limitato nel tempo.

Requisiti e durata: stabilità contro temporaneità

Il forfettario non ha una durata prefissata: resta valido finché si rispettano i limiti e non si opta per il regime ordinario.
È una soluzione strutturale, adatta a chi vuole restare in Italia a lungo e mantenere la propria attività in una dimensione contenuta.

L’impatriati, al contrario, è temporaneo.
Il beneficio dura cinque anni a partire dal periodo d’imposta del trasferimento della residenza.
Non sono previste proroghe automatiche, salvo nuovi interventi normativi futuri.
È quindi fondamentale pianificare cosa accadrà dopo la fine dell’agevolazione, perché il ritorno al regime ordinario può comportare un aumento significativo del carico fiscale.

Incompatibilità: la posizione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate

l tema della compatibilità tra il regime forfettario vs impatriati è stato oggetto di più chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate, e oggi la posizione è univoca.

La Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 — dedicata al regime forfettario — precisa che il reddito determinato in forma forfettaria è assoggettato a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali e, pertanto, non concorre alla formazione del reddito complessivo.
La Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, in tema di lavoratori impatriati (oggi aggiornato dal nuovo art. 5 del D.Lgs. 209/2023, che ha riformato l’articolo 16 del D.Lgs. 147/2015), chiarisce invece che l’agevolazione si applica solo ai redditi che concorrono alla formazione dell’imponibile IRPEF.

Da qui il principio cardine: i due regimi non possono essere applicati contemporaneamente nello stesso periodo d’imposta, perché si fondano su modalità di tassazione incompatibili.

Inoltre, la risposta all’interpello n. 460 del 22 settembre 2022 e la risposta all’interpello n. 190 del 30 gennaio 2023 hanno confermato che anche il passaggio successivo dal regime forfettario a quello impatriati non è consentito, se l’attività economica resta la stessa e la partita IVA non viene chiusa e riaperta.

In sintesi, la scelta del forfettario al momento del rientro preclude la possibilità di accedere successivamente al regime impatriati, anche se i requisiti formali sarebbero rispettati.
È quindi una decisione strategica da valutare prima dell’apertura della partita IVA o del rientro in Italia.

Quanto vale il regime impatriati nel tuo caso?

Le percentuali sono uguali per tutti, il risparmio no: dipende dal reddito, dal contratto e dall’anno in cui hai spostato la residenza.

Il ruolo dei contributi previdenziali

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda i contributi.
Nel regime forfettario, il professionista iscritto alla Gestione Separata INPS paga circa il 26% del reddito imponibile forfettario, mentre artigiani e commercianti versano contributi minimi anche in assenza di redditi.
Nel regime impatriati, invece, i contributi si calcolano sul reddito effettivo, senza riduzioni.

In altre parole, la detassazione al 50% o 40% non riduce i versamenti previdenziali.
Per redditi medio-bassi, quindi, la differenza tra i due regimi tende a ridursi, perché il peso dei contributi annulla parzialmente il vantaggio IRPEF del regime impatriati.
Il beneficio diventa più evidente per redditi elevati, dove l’imposta sul reddito incide maggiormente rispetto alla quota previdenziale.

In sintesi: due percorsi, due orizzonti

Il regime forfettario offre una fiscalità leggera e prevedibile: ideale per chi lavora da solo, ha spese limitate e punta alla stabilità nel tempo.
Il regime impatriati, invece, è un’opportunità straordinaria per chi rientra in Italia e vuole beneficiare di un forte alleggerimento fiscale nei primi anni, in cambio di un impegno di permanenza e di attività reale sul territorio.

La scelta, dunque, non è solo tra due aliquote, ma tra due prospettive di vita e di lavoro.
L’unica regola davvero universale è decidere prima, con un piano chiaro.
Perché nel sistema fiscale italiano, cambiare strada dopo può non essere più possibile.

Capire il peso reale delle imposte

Dietro ogni regime fiscale c’è una promessa.
Il forfettario promette semplicità; l’impatriati promette risparmio.
Ma tra promessa e realtà c’è la parte che interessa di più: il carico effettivo, cioè quanto resta in tasca dopo imposte e contributi.

Molti professionisti guardano solo all’aliquota nominale (“5% o 15% contro il 50% del reddito”) e si fermano lì.
In realtà, la differenza la fanno le basi imponibili, i contributi previdenziali e — soprattutto — la durata del vantaggio.

Come si calcola il reddito nel forfettario

Nel regime forfettario, tutto parte dai ricavi o compensi incassati.
Da lì si applica un coefficiente di redditività stabilito dalla legge, diverso a seconda dell’attività.
Per esempio:

  • consulenti e professionisti → 78%;
  • artigiani → 67%;
  • commercio → 40–54%.


Il reddito imponibile si ottiene moltiplicando i ricavi per quel coefficiente.
Da questo importo si possono dedurre solo i contributi previdenziali versati (nulla più), e sull’imponibile netto si applica l’imposta sostitutiva:

  • 5% nei primi cinque anni se si avviano nuove attività;
  • 15% negli anni successivi o per attività già avviate.


È un sistema lineare e prevedibile.
Ma proprio questa linearità lo rende rigido: chi ha costi importanti o decide di crescere con dipendenti e investimenti, perde efficienza fiscale, perché i costi reali non entrano mai nel calcolo.

Esempio 1 – Consulente con ricavi da 60.000 €

Un libero professionista rientrato in Italia apre partita IVA nel 2025 con ricavi di 60.000 €.

  • Coefficiente 78% → reddito imponibile 46.800 €
  • Contributi INPS (26,07%) ≈ 12.200 €
  • Reddito netto post contributi ≈ 34.600 €
  • Imposta sostitutiva 15% ≈ 5.190 €


Totale oneri fiscali e contributivi: circa 17.400 €

Netto disponibile: circa 42.600 €

Se applicasse il 5% start-up, l’imposta scenderebbe a circa 1.730 €, portando il netto a poco più di 46.000 €.

Il vantaggio del forfettario, quindi, si percepisce davvero solo nei primi cinque anni o per chi ha costi minimi.

Come funziona il regime impatriati

Con il regime impatriati, il reddito si calcola nel modo ordinario: ricavi meno costi reali (deduzioni ammesse, spese, ammortamenti, compensi a collaboratori).
Una volta determinato il reddito effettivo, se ne considera solo il 50% (ai fini IRPEF). Chi ha almeno un figlio minore, o ne adotta uno durante il periodo agevolato, scende al 40%. Il limite massimo di reddito agevolabile è 600.000 € annui.

L’aliquota IRPEF resta quella ordinaria (progressiva per scaglioni), ma si applica su metà reddito.
La differenza, dunque, non è la percentuale di imposta, bensì la base imponibile dimezzata.

Esempio 2 – Lo stesso consulente (60.000 € di ricavi)

Supponiamo che il consulente abbia costi reali del 20% (12 000 €).

  • Reddito effettivo: 48.000 €
  • Base agevolata 50% → 24.000 €
  • IRPEF su 24.000 € ≈ 5.500 €
  • Contributi INPS su 48.000 € ≈ 12.500 €


Totale oneri: circa 18.000 €

Netto disponibile: circa 42.000 €

Il risultato è molto simile al forfettario 15%.
Ma qui entra in gioco un fattore invisibile: la deducibilità integrale dei costi.
Con l’aumentare delle spese professionali, il vantaggio dell’impatriati cresce rapidamente.

Esempio 3 – Ricavi 100.000 €, costi 25.000 €
  • Reddito effettivo: 75.000 €
  • Base agevolata 50% → 37.500 €
  • IRPEF su 37.500 € ≈ 9.000 €
  • Contributi INPS su 75.000 € ≈ 19.500 €


Totale oneri: circa 28.500 €

Netto disponibile: circa 71.500 €

Il forfettario, in questo scenario, non sarebbe nemmeno applicabile (superato il tetto 85.000 €).
Il regime impatriati consente invece di restare competitivo anche su redditi alti, riducendo sensibilmente l’IRPEF.

Contributi: l’ago della bilancia

A differenza dell’imposta, i contributi previdenziali non beneficiano di alcuna riduzione nel regime impatriati.
Sono calcolati sul reddito effettivo, quindi più alti rispetto al forfettario (dove si calcolano sulla quota forfettizzata).

Questo fa sì che, sotto i 50.000 € di reddito, i due regimi si equivalgano o il forfettario risulti leggermente più conveniente.
Sopra gli 80–90.000 €, il regime impatriati inizia invece a distaccarsi nettamente, grazie all’effetto di dimezzamento della base imponibile IRPEF.

Durata e decadenza

Il forfettario non ha scadenza temporale, ma è subordinato al rispetto dei requisiti: superare il limite di 85.000 €, assumere personale oltre i 20.000 € annui o diventare socio di una società riconducibile all’attività comporta la perdita immediata del regime.

Il regime impatriati, invece, dura cinque anni consecutivi dal momento del trasferimento della residenza fiscale in Italia.
La Circolare 33/E 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il periodo decorre dall’anno in cui il contribuente acquisisce la residenza ai sensi dell’art. 2 del TUIR e che la perdita dei requisiti (ad esempio il rientro all’estero prima dei quattro anni minimi) comporta la decadenza immediata e la riliquidazione delle imposte dovute.

Non è prevista la proroga automatica che, nelle versioni precedenti, poteva estendere l’agevolazione fino a 10 anni in presenza di figli o acquisto casa.
Il D.Lgs. 209/2023 ha scelto la via della certezza: cinque anni e basta.

Convenienza 2026: dove si colloca l’equilibrio

Analizzando gli esempi numerici e le regole aggiornate, si può delineare una linea di convenienza chiara:

  • Sotto i 40–50.000 € di ricavi, il forfettario (soprattutto con aliquota 5%) resta imbattibile per semplicità e basso prelievo complessivo.
  • Tra 60.000 € e 85.000 €, la scelta diventa più sottile: se i costi reali sono bassi e si vuole stabilità, meglio il forfettario; se invece si hanno spese elevate o si rientra con clientela internazionale, il regime impatriati offre più flessibilità.
  • Oltre 85.000 €, il forfettario non è più accessibile: qui il regime impatriati diventa praticamente l’unica opzione agevolata.


In tutti i casi, la durata temporanea del regime impatriati impone di pianificare il “post beneficio”: terminato il quinquennio, si passa automaticamente alla tassazione ordinaria.
Per questo, un buon piano fiscale deve proiettarsi su almeno dieci anni, valutando l’impatto complessivo nel tempo.

La prospettiva di vita (non solo di numeri)

Scegliere tra forfettario e regime impatriati non significa solo confrontare aliquote.
Significa capire che tipo di attività si vuole costruire in Italia.

Il freelance che rientra dall’estero con un progetto snello, senza struttura, troverà nel forfettario la via più semplice per ripartire.
Il professionista che vuole crescere, investire o attrarre clienti internazionali, troverà nel regime impatriati lo strumento più coerente con la propria traiettoria.

La decisione va presa con una visione di medio periodo, perché — come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 596/2021 — la combinazione dei due regimi è esclusa e il passaggio non è ammesso.
In altre parole: il bivio va scelto all’inizio del percorso.

Forfettario vs Impatriati: in sintesi

Il forfettario è stabile, semplice e conveniente fino a circa 50.000 € di ricavi annui, soprattutto nei primi cinque anni.

Il regime impatriati diventa progressivamente più vantaggioso su redditi medio-alti, grazie alla detassazione del 50% (40% con figli) e alla possibilità di dedurre costi reali.

I contributi restano invariati in entrambi i regimi e rappresentano la voce di spesa più significativa.

La durata (illimitata per il forfettario, quinquennale per il regime impatriati) è un fattore decisivo di pianificazione.

La scelta è esclusiva: optare per un regime preclude l’altro.

Alla fine, la domanda “meglio forfettario o impatriati?” non ha una risposta uguale per tutti.
C’è chi rientra in Italia con l’intenzione di avviare un’attività snella, di lavorare da remoto e di costruirsi una vita stabile nel tempo — e per lui il forfettario è una scelta naturale: semplice, prevedibile, a bassa burocrazia.

C’è invece chi torna per riportare in Italia la propria esperienza internazionale, con un reddito più elevato, una clientela già consolidata e magari una famiglia. In questi casi, il regime impatriati rappresenta la chiave per rientrare in modo competitivo, sfruttando al massimo il vantaggio fiscale nei primi cinque anni.

La differenza non è solo nel calcolo delle imposte, ma nella visione:

  • il forfettario guarda alla microimpresa che cresce lentamente e vuole stabilità;
  • il regime impatriati guarda al professionista globale che si radica in Italia e contribuisce alla sua economia.


Qualunque sia il profilo, la scelta va ponderata prima di aprire la partita IVA o di rientrare.
Perché, come ricordano le circolari dell’Agenzia delle Entrate, i due regimi sono mutuamente esclusivi: scegliere l’uno significa rinunciare all’altro. Proprio perché la scelta non si può correggere dopo, vale la pena arrivarci con un confronto fatto sui propri numeri.

Capire quale regime fiscale conviene davvero non è solo una questione di percentuali.
Dipende dal reddito, dai costi, dalla situazione familiare e — soprattutto — dal progetto di vita che si vuole realizzare in Italia.

Con Impatria, puoi ottenere una simulazione fiscale personalizzata che confronta in modo trasparente i due regimi, sulla base dei tuoi dati reali.
Analizziamo i requisiti, il potenziale risparmio e l’impatto nel tempo — e ti guidiamo passo dopo passo nella scelta più vantaggiosa e sicura.

Fonti normative

  1. Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54–89 – Regime forfettario.
  2. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, art. 16 – Regime impatriati (versione originaria).
  3. Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 209 – Revisione del regime impatriati (attuazione legge delega fiscale n. 111/2023).
  4. Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E – 23 maggio 2017 – Regime forfettario: criteri applicativi e incompatibilità con altri regimi. 
  5. Circolare Agenzia delle Entrate n. 33/E – 28 dicembre 2020 – Regime impatriati: chiarimenti su requisiti, durata e ambito soggettivo.
  6. Risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 596 – 16 settembre 2021 – Incompatibilità tra regime forfettario e impatriati. 

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Faq

Sì, ma solo se percepisce redditi di lavoro dipendente o assimilato da tale società e se questa ha sede in Italia. L’agevolazione non si applica automaticamente ai redditi d’impresa della società, ma può applicarsi ai compensi come amministratore o dipendente, se sono prodotti in Italia e rispettano i requisiti dell’art. 16 D.Lgs. 147/2015.

Solo se si interrompe effettivamente l’attività e si apre una nuova posizione fiscale in coincidenza con il rientro. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate (Interpello n. 596/2021) ritiene che, in presenza della stessa attività e continuità economica, l’operazione non consenta di accedere al regime impatriati. È quindi una scelta da valutare con estrema cautela e supporto tecnico.

No. L’agevolazione si applica solo ai redditi prodotti in Italia. I redditi esteri restano tassabili secondo le regole ordinarie e possono essere soggetti a credito d’imposta per imposte pagate all’estero (art. 165 TUIR).

Sì, purché la residenza fiscale sia effettivamente in Italia e l’attività professionale sia svolta prevalentemente nel territorio nazionale. La mera partecipazione in una società estera non preclude l’agevolazione, ma è necessario dimostrare che il centro degli interessi vitali si trovi in Italia.

Si perde immediatamente il beneficio e l’Agenzia delle Entrate può recuperare le imposte non versate per gli anni precedenti, con sanzioni e interessi. La permanenza minima in Italia deve essere di quattro anni, come stabilito dal D.Lgs. 209/2023.

No. I contributi previdenziali si calcolano sull’intero reddito effettivo, senza alcuna riduzione. L’agevolazione impatriati incide solo sulla tassazione IRPEF, non sulla previdenza.

No. Poiché il reddito forfettario è soggetto a un’imposta sostitutiva e non concorre al reddito complessivo, non dà diritto a detrazioni IRPEF ordinarie, incluse quelle per coniuge o figli a carico.

Sì, ma solo se si rispettano i requisiti del forfettario e se non sussistono cause di esclusione (come partecipazioni societarie o ricavi oltre 85.000 €). La transizione è ammessa al termine naturale dell’agevolazione impatriati, non durante.

No. Il regime si applica solo ai redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa prodotti in Italia. I redditi da pensione possono invece, in alcuni casi, accedere a regimi specifici come quello del 7% per pensionati esteri (art. 24-ter TUIR).

No, non serve alcun ruling preventivo. L’adesione si effettua in dichiarazione dei redditi, ma è consigliato documentare la residenza estera pregressa (almeno tre anni) e il trasferimento in Italia con mezzi di prova coerenti: iscrizione AIRE, contratto d’affitto o acquisto casa, iscrizione INPS, ecc.

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