Cos’è il nomadismo fiscale e perché conviene?

Il nomadismo fiscale è la scelta consapevole e legale del luogo in cui si vive e si pagano le imposte. Nell’epoca del lavoro da remoto e della trasparenza fiscale globale, l’Italia è diventata una destinazione attrattiva per professionisti, investitori e persone in mobilità internazionale

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In breve
  • Che cos’è: il nomadismo fiscale è la scelta consapevole e legale del luogo in cui si vive e si pagano le imposte. Non è evasione: è una decisione che si dichiara, si documenta e si sostiene con i fatti.
  • La domanda che viene prima di tutte: dove si è residenti fiscalmente. In Italia risponde l’articolo 2 del TUIR, riscritto dal D.lgs. 209/2023 in vigore dal 1° gennaio 2024: quattro criteri alternativi — residenza civilistica, domicilio inteso come luogo delle relazioni personali e familiari, presenza fisica con le frazioni di giorno, iscrizione anagrafica come presunzione relativa. Ne basta uno solo, per più di metà del periodo d’imposta.
  • Per il cittadino italiano: l’articolo 2, comma 2-bis presume residente in Italia chi si cancella dall’anagrafe e si trasferisce in uno Stato non incluso nell’elenco del Ministero dell’economia e delle finanze, salvo prova contraria. L’onere della prova si rovescia sul contribuente.
  • Doppia residenza: se due Stati considerano residente la stessa persona decide la convenzione contro le doppie imposizioni, con la sequenza dell’articolo 4 del Modello OCSE: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità.
  • I tre regimi italiani: flat tax per neo-residenti (art. 24-bis TUIR, 300.000 € l’anno dal 1° gennaio 2026, legge 199/2025, più 50.000 € per familiare); regime impatriati (art. 5 D.lgs. 209/2023: imponibile al 50% entro 600.000 €, che scende al 40% con un figlio minore residente in Italia); 7% per pensionati esteri (art. 24-ter TUIR, comuni fino a 30.000 abitanti dal 7 aprile 2026).
  • Gli obblighi: chi diventa residente in Italia indica ogni anno le attività estere nel quadro RW. Con lo scambio automatico di informazioni (CRS) i conti esteri sono già visibili all’amministrazione.

Un secolo fa, la geografia fiscale era un terreno stabile. Si nasceva in un Paese, si lavorava nello stesso Paese, si pagavano le tasse lì. I sistemi fiscali, pur con differenze, si reggevano su una premessa implicita: la residenza era un fatto naturale, quasi immutabile.

Oggi quella certezza non esiste più. La globalizzazione, le tecnologie digitali e il lavoro da remoto hanno reso la residenza fiscale un bene negoziabile, una scelta tra alternative possibili. Così è nato il nomadismo fiscale: la pratica, perfettamente legale, se gestita con trasparenza, di trasferire la propria residenza in Stati con regimi fiscali più favorevoli.

Quello che un tempo era visto come un privilegio per pochi – grandi imprenditori o star dello spettacolo – oggi riguarda manager, professionisti, pensionati, persino lavoratori digitali di medio reddito. Non è evasione, ma pianificazione consapevole, parte di un progetto di vita che intreccia finanza, stile di vita e scelte identitarie.

Dal mito dei paradisi fiscali al nomadismo come normalità

Negli anni ’80 e ’90, parlare di fiscalità “agevolata” significava evocare immagini di isole caraibiche, banche svizzere e segreti bancari. Lì si collocava la narrazione sui paradisi fiscali. Oggi lo scenario è radicalmente diverso.

Nel rapporto State of Tax Justice 2024 il Tax Justice Network — un’organizzazione privata di ricerca, non un organismo ufficiale — stima in 492 miliardi di dollari l’anno la perdita dei sistemi fiscali nazionali: 347,6 miliardi riconducibili alle imprese multinazionali e 144,8 miliardi alla ricchezza offshore delle persone fisiche. Sono stime, non gettito misurato, ma bastano a dire che la fiscalità è diventata un tema globale.

Ma qui occorre fare una distinzione. Da un lato ci sono pratiche opache, dall’altro scelte legittime: milioni di persone trasferiscono la propria residenza fiscale seguendo regole precise, aderendo a regimi agevolativi pubblici e trasparenti. È in questo spazio grigio – tra rischio e opportunità – che nasce il concetto di nomadismo fiscale.

Chi sono i nomadi fiscali

I digital nomads e la loro evoluzione

Quante siano davvero le persone che lavorano da remoto girando il mondo, nessuno lo sa con precisione: le stime in circolazione sono private, non ufficiali, e oscillano in una forbice tanto ampia da non essere una misura. Quello che si osserva senza bisogno di numeri è il profilo: professionisti con redditi medio-alti, che si muovono tra coworking e hub creativi e scelgono destinazioni con buoni standard di vita, connettività affidabile e un quadro fiscale leggibile.

Accanto a loro cresce un gruppo diverso: i nomadi fiscali. Non freelance che si spostano di mese in mese, ma manager, imprenditori, investitori e pensionati che scelgono un Paese in cui stabilire la residenza fiscale per un periodo medio-lungo, riducendo il carico fiscale e migliorando la qualità della vita. La differenza fra i due gruppi non è un dettaglio: cambia la norma applicabile, e cambia il rischio.

Le motivazioni

Le nuove geografie del nomadismo fiscale

L’Europa mediterranea

L’Europa mediterranea è oggi la regione più densa di regimi dedicati: Spagna, Portogallo, Italia e Grecia offrono un mix di infrastrutture digitali, visti ad hoc e fiscalità competitiva che non ha equivalenti altrove.

Il Portogallo ha vissuto un decennio di successo con il regime NHR (Non Habitual Residents), che consentiva di azzerare o ridurre drasticamente le tasse sui redditi esteri. Il regime è stato chiuso ai nuovi ingressi e sostituito da uno schema più selettivo, rivolto ad attività di ricerca e innovazione: chi vi era già dentro mantiene il proprio periodo, chi arriva oggi trova regole diverse.

La Grecia, con l’aliquota unica al 7% per pensionati stranieri, ha portato nuovi flussi nelle isole e nei villaggi dell’entroterra, offrendo un’alternativa mediterranea e culturalmente ricca.

Medio Oriente e Asia

Gli Emirati Arabi Uniti, e in particolare Dubai, sono diventati sinonimo di attrattività fiscale: nessuna imposta sui redditi delle persone fisiche, burocrazia semplificata, servizi internazionali e un aeroporto che collega il mondo in poche ore. Un chiarimento però serve, perché la formula “zero tasse” viene spesso estesa oltre il suo perimetro: l’esenzione riguarda le persone fisiche, mentre dal 2023 esiste un’imposta sui redditi delle società, che rileva per chi vi sposta un’attività.

In Asia, paesi come la Thailandia e le Filippine stanno sperimentando visti ad hoc per lavoratori da remoto e investitori, pur senza offrire regimi fiscali così stabili come in Europa.

America Latina

Il Costa Rica e il Messico sono oggi mete privilegiate per nordamericani e canadesi, attratti da costo della vita basso, fiscalità flessibile e vicinanza geografica.

Il caso Italia: da paese di emigrazione a meta attrattiva

Per decenni l’Italia è stata terra di emigrazione fiscale: imprenditori e professionisti lasciavano il Paese attratti da sistemi più competitivi. Oggi il paradigma sta cambiando.

Città di Milano

Il contesto UK: la fine del non-dom

La svolta arriva nell’aprile 2025, quando il Regno Unito decide di abolire il regime “non-dom”, che permetteva ai residenti di non essere tassati sui redditi esteri. Il provvedimento ha generato un vero esodo di HNWI (High Net Worth Individuals) verso altre giurisdizioni.

Il Financial Times e Bloomberg hanno raccontato come Milano sia diventata la nuova destinazione europea per questi flussi: un mix di stile di vita cosmopolita, scuole internazionali, hub finanziari e – non ultimo – regimi fiscali competitivi.

Italia e dumping fiscale: cosa c’è dietro le critiche francesi

L’Italia oggi

Oggi Milano viene descritta come “la nuova Londra” continentale. Family office, studi legali, banche e investitori stanno spostando parte delle loro attività, attratti da regimi che, pur non essendo a costo zero, offrono certezza e stabilità.

Dove si è residenti fiscalmente: l’articolo 2 del TUIR

Prima ancora di scegliere un regime c’è una domanda che viene prima di tutte le altre: in quale Stato si è residenti fiscalmente? In Italia risponde l’articolo 2 del TUIR, riscritto dal D.lgs. 209/2023 con effetto dal 1° gennaio 2024. La norma vigente indica quattro criteri alternativi: ne basta uno solo, per la maggior parte del periodo d’imposta, perché la residenza fiscale sia in Italia.

  • La residenza civilistica, cioè la dimora abituale ai sensi del codice civile.
  • Il domicilio, che la riforma ha ridefinito: è «il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona». L’elemento economico, che prima pesava, è stato tolto.
  • La presenza fisica nel territorio dello Stato, oggi criterio autonomo: si contano i giorni, e la legge dice espressamente di considerare anche le frazioni di giorno.
  • L’iscrizione anagrafica nella popolazione residente, che non è più un criterio pieno ma una presunzione relativa: vale «salvo prova contraria».

La parola che cambia tutto è alternativi. Non occorre che i quattro elementi ricorrano insieme: basta che se ne verifichi uno per più di metà dell’anno d’imposta. È il rovescio esatto della lettura più diffusa, quella secondo cui servirebbero tutti.

C’è poi un comma che riguarda in modo specifico chi ha la cittadinanza italiana, e che oggi manca in quasi tutti i testi divulgativi. L’articolo 2, comma 2-bis del TUIR stabilisce che i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze «si considerano altresì residenti, salvo prova contraria».

In pratica: per l’italiano che si iscrive all’AIRE e si trasferisce in un Paese non incluso in quell’elenco, l’onere della prova si rovescia. Non è l’Amministrazione a dover dimostrare che la residenza è rimasta in Italia: è il contribuente a dover provare di essersene andato davvero. La prova si costruisce con documenti ordinari — contratto di locazione o atto d’acquisto, utenze intestate, iscrizione sanitaria locale, movimenti bancari, titoli di viaggio, la scuola dei figli — e si mette insieme prima di partire, non dopo la prima richiesta di chiarimenti.

Resta un’ultima distinzione, ed è la fonte di quasi tutti gli equivoci. L’articolo 2 del TUIR è diritto interno italiano: dice quando l’Italia considera residente una persona. Ogni altro Stato applica i propri criteri, e i due insiemi non coincidono. Così la stessa persona, nello stesso anno, può risultare residente per due ordinamenti insieme: è la doppia residenza fiscale, e non la si risolve scegliendo.

La risolvono le convenzioni contro le doppie imposizioni, che sul modello dell’articolo 4 del Modello OCSE contengono regole di conflitto da applicare in sequenza: prima l’abitazione permanente, poi il centro degli interessi vitali, poi il soggiorno abituale, infine la nazionalità; se nessuno di questi gradini decide, la questione passa alla procedura amichevole fra le autorità competenti dei due Stati. Il primo criterio che consente un’attribuzione univoca chiude la partita.

Il «centro degli interessi vitali» appartiene dunque a questo livello, quello convenzionale, e non all’articolo 2 del TUIR. Tenere separati i due piani — la legge italiana che dice chi è residente, la convenzione che dirime quando gli Stati sono due — è il primo passo di qualunque trasferimento fatto bene.

Gli incentivi fiscali italiani

Quando si parla di attrattività fiscale, l’Italia non è più soltanto il Paese dei divieti e delle rigidità burocratiche. Negli ultimi anni ha introdotto strumenti che, pur con tutte le cautele, stanno ridisegnando la percezione internazionale. Non si tratta di scorciatoie, ma di regimi strutturati che puntano ad attrarre competenze, capitali e nuove comunità.

RegimePer chiChe cosa si pagaDurata
Flat tax per neo-residenti (art. 24-bis TUIR)Chi trasferisce la residenza fiscale in Italia senza averla avuta per nove dei dieci periodi d’imposta precedenti300.000 € l’anno in misura fissa su tutti i redditi di fonte estera, più 50.000 € per ciascun familiareFino a 15 periodi d’imposta
Regime impatriati (art. 5 D.lgs. 209/2023)Lavoratori dipendenti e autonomi con elevata qualificazione che trasferiscono la residenzaSolo il 50% del reddito entra nella base IRPEF, entro 600.000 € l’anno; il 40% con un figlio minore residente in Italia5 periodi d’imposta
7% per pensionati esteri (art. 24-ter TUIR)Titolari di pensione erogata da un soggetto estero che si stabiliscono in un comune ammesso fino a 30.000 abitanti7% su tutti i redditi di fonte estera, non solo sulla pensione10 periodi d’imposta

1. Flat tax per neo-residenti: 300.000 €

Il primo strumento, spesso citato anche dalla stampa estera, è la cosiddetta flat tax per i “neo‑residenti”, prevista dall’articolo 24‑bis del TUIR. Chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dopo essere stato non residente per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti può sostituire l’imposizione ordinaria sui redditi di fonte estera con un’imposta sostitutiva forfetaria, per un massimo di quindici anni.

Sull’importo serve precisione, perché versioni diverse della norma prevedono cifre diverse: 100.000 euro fino all’agosto 2024, 200.000 euro con il D.L. 113/2024, e 300.000 euro per chi trasferisce la residenza a partire dal 1° gennaio 2026 (legge 199/2025). Si aggiungono 50.000 euro l’anno per ciascun familiare incluso. Chi ha esercitato l’opzione sotto le regole precedenti conserva l’importo di allora.

Un limite va conosciuto prima di fare i conti: nei primi cinque periodi d’imposta le plusvalenze da partecipazioni qualificate (art. 67, c. 1, lett. c del TUIR) restano fuori dal regime e seguono le regole ordinarie. Non è uno strumento per tutti: è pensato per grandi patrimoni e investitori internazionali che cercano certezza e stabilità.

2. Regime Impatriati

Diversa la logica del regime impatriati (art. 5 del D.lgs. 209/2023), che riguarda chi lavora e produce reddito in Italia. Qui la norma non promette esenzioni totali, ma uno sconto sulla base imponibile: i redditi di lavoro dipendente e autonomo, entro il limite di 600.000 euro l’anno, concorrono a formare il reddito complessivo solo per il 50%, per cinque periodi d’imposta.

La quota che concorre scende al 40% — cioè il 60% resta fuori dalla base imponibile — per chi si trasferisce in Italia con un figlio minore, a condizione che il figlio sia residente nel territorio dello Stato. Ne basta uno.

Il regime richiede di non essere stati residenti fiscali in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti — che salgono a sei o sette se si torna a lavorare per lo stesso datore o per il suo gruppo — e l’impegno a mantenere la residenza in Italia per quattro anni. È la misura che ha già attratto manager, professionisti e ricercatori.

3. 7% per pensionati

Infine il regime più legato al territorio: la flat tax al 7% per pensionati esteri (art. 24‑ter del TUIR). Chi percepisce una pensione erogata da un soggetto estero e trasferisce la residenza in un Comune ammesso può assoggettare a un’imposta sostitutiva del 7% tutti i redditi di fonte estera — non solo la pensione — per dieci periodi d’imposta: quello del trasferimento e i nove successivi. Serve non essere stati residenti fiscali in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti.

Il Comune deve avere una popolazione non superiore a 30.000 abitanti — soglia in vigore dal 7 aprile 2026, prima era 20.000 — e trovarsi in una delle otto regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, oppure tra i Comuni colpiti dagli eventi sismici del centro Italia (allegati 1, 2 e 2‑bis al D.L. 189/2016) o dal sisma del 6 aprile 2009. Attenzione a un dettaglio decisivo: una pensione italiana dell’INPS non dà accesso al regime, perché la norma richiede un erogante estero.

Questi tre regimi non vanno letti come semplici agevolazioni individuali. Sono, a tutti gli effetti, strumenti di politica economica. Offrono al Paese la possibilità di attirare profili differenti: grandi patrimoni con la flat tax da 300.000 euro, capitale umano qualificato con il regime impatriati, nuovi residenti stabili e consumatori con la flat tax al 7% per pensionati. Il dibattito resta aperto: fino a che punto è giusto differenziare la pressione fiscale? Quali effetti avranno queste scelte sulla coesione sociale? Domande legittime, che mostrano però una verità di fondo: l’Italia, oggi, gioca la partita dell’attrazione fiscale con strumenti concreti e visibili.

Flat Tax in Italia per HNWI: come funziona il regime fiscale 300.000

Sull’importo della flat tax circolano ancora cifre diverse, perché diverse sono le versioni della norma. Quello che conta è quando si trasferisce la residenza.

Trasferimento della residenza fiscaleImposta sostitutiva annuaPer ciascun familiare
Fino all’agosto 2024100.000 €25.000 €
Dall’agosto 2024 al 31 dicembre 2025 (D.L. 113/2024)200.000 €25.000 €
Dal 1° gennaio 2026 (legge 199/2025)300.000 €50.000 €

Chi ha esercitato l’opzione sotto una versione precedente conserva l’importo di allora per tutta la durata del regime.

Storie, simboli e narrazioni globali

Ogni grande trasformazione economica si racconta anche attraverso le biografie di chi la vive. Il nomadismo fiscale non fa eccezione: è un fenomeno che non si misura soltanto in cifre o tabelle, ma nelle traiettorie personali di chi ha scelto di ricominciare altrove.

Un esempio emblematico viene dal Regno Unito, dove l’abolizione del regime “non-dom” ha innescato un esodo di professionisti e investitori. Non si tratta soltanto di cifre sui flussi di capitale, ma di famiglie intere che hanno dovuto ripensare la propria geografia quotidiana: scuole internazionali per i figli, nuovi centri culturali da frequentare, reti professionali da ricostruire. Milano, negli ultimi mesi, ha visto aprire sedi di family office londinesi e incrementare la domanda di scuole bilingue, con un impatto immediato sulla vita cittadina.

Ma non ci sono solo i manager e i top banker. C’è la coppia di pensionati belgi che, attratta dal regime al 7%, sceglie di trasferirsi in un borgo calabrese, portando nuova vitalità a comunità segnate dallo spopolamento. C’è il giovane ricercatore italiano che, dopo dieci anni negli Stati Uniti, decide di rientrare sfruttando il regime Impatriati, portando con sé competenze scientifiche e rapporti internazionali che si trasformano in capitale sociale per il Paese.

Queste storie non sono solo aneddoti. Sono narrazioni simboliche che raccontano la duplice natura del nomadismo fiscale: da un lato il movimento di capitali, dall’altro quello di persone, con le loro reti di conoscenze, abitudini e valori. È in questa dimensione che si capisce perché il fenomeno non possa essere ridotto a un “trucco” per pagare meno tasse, ma vada interpretato come una nuova forma di cittadinanza globale, dove il diritto a scegliere la propria residenza si intreccia con la responsabilità di integrarsi e contribuire.

Regime Impatriati: guida completa al rientro in Italia con agevolazioni fiscali

Criticità e responsabilità: oltre la retorica del privilegio

Ogni vantaggio fiscale porta con sé un interrogativo: fino a che punto un Paese può attrarre ricchezza estera senza generare squilibri interni? È questa la sfida più delicata legata al nomadismo fiscale.

Sul piano tecnico, il primo rischio è quello della residenza fittizia. Come si è visto, all’Italia basta uno solo dei criteri dell’articolo 2 del TUIR: chi si iscrive all’anagrafe di un Comune italiano ma continua a vivere in prevalenza altrove — o, all’inverso, chi si cancella dall’anagrafe lasciando in Italia le proprie relazioni personali e familiari — costruisce una residenza soltanto formale, e il contenzioso diventa questione di tempo. La protezione è poco spettacolare: trasferirsi davvero, documentare la presenza, conservare contratto di locazione, utenze e titoli di viaggio. Il caso di diversi imprenditori italiani che, pur dichiarando di vivere all’estero, sono stati considerati residenti dall’Agenzia delle Entrate dimostra quanto sia sottile la linea tra pianificazione e abuso.

Il secondo rischio è di tipo sistemico. Incentivi troppo generosi, se percepiti come riservati a un’élite, possono alimentare tensioni sociali: è accaduto in Portogallo, dove il successo del regime NHR ha generato tensioni politiche e sociali e ha portato alla sua chiusura ai nuovi ingressi. L’Italia, oggi, deve bilanciare la necessità di attrarre capitali e competenze con quella di preservare la coesione sociale e di evitare l’etichetta di “paradiso fiscale mediterraneo”.

Infine, c’è la dimensione internazionale. L’OCSE, con i progetti BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e il Common Reporting Standard (CRS), ha reso trasparente lo scambio di informazioni fiscali tra Stati. Il tempo dei segreti bancari è finito: chi sceglie il nomadismo fiscale deve farlo sapendo che ogni reddito estero è già visibile alle amministrazioni. E c’è un adempimento speculare, che riguarda chi diventa residente in Italia: le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero vanno indicate ogni anno nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, ai fini del monitoraggio fiscale. Sapere che il Fisco vede i conti esteri e non dichiararli è la contraddizione più costosa di tutte.

Essere un nomade fiscale, dunque, non è un escamotage. È una scelta di vita che implica oneri e responsabilità. Significa accettare di vivere sotto lo sguardo di amministrazioni fiscali sempre più coordinate, gestire adempimenti complessi, e allo stesso tempo inserirsi in una comunità che non è solo un rifugio fiscale, ma un luogo in cui vivere, lavorare, educare i figli.

In altre parole, il nomadismo fiscale conviene davvero solo a chi lo interpreta come un progetto di lungo periodo, e non come una scorciatoia momentanea. È qui che si gioca la sua legittimità: nella capacità di trasformare un’opportunità personale in un valore condiviso per i territori e per le persone che li abitano.

Comuni 7% Pensionati 2026: la Mappa Aggiornata

Conclusione: l’Italia nella nuova mappa

Il nomadismo fiscale non è più un’eccezione, ma parte della nuova normalità della globalizzazione. È una mappa in continua trasformazione che ridisegna dove viviamo, dove contribuiamo e dove immaginiamo il futuro.

In questa mappa, l’Italia ha trovato un posto inaspettato: non più solo Paese di partenze, ma terra di arrivi. Un Paese che, tra regimi agevolativi e qualità della vita, offre a chi sceglie di trasferirsi non solo un vantaggio fiscale, ma anche un orizzonte culturale, umano e comunitario.

Per molti, il nomadismo fiscale non è “pagare meno tasse”, ma vivere meglio altrove. E l’Italia, oggi, può essere quel “altrove”.

Fonti

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Domande frequenti

No. Dal 2024 l’iscrizione anagrafica è solo una presunzione relativa: cancellarsi non chiude la questione. Restano gli altri criteri dell’articolo 2 del TUIR — residenza civilistica, domicilio inteso come luogo delle relazioni personali e familiari, presenza fisica — e ne basta uno per più di metà dell’anno. Per il cittadino italiano che si trasferisce in uno Stato non incluso nell’elenco del Ministero dell’economia e delle finanze vale inoltre il comma 2-bis: la residenza italiana si presume, salvo prova contraria.

Documenti ordinari, raccolti con ordine: contratto di locazione o atto d’acquisto della casa, utenze intestate, iscrizione al servizio sanitario locale, conto corrente e movimenti nel Paese di arrivo, titoli di viaggio, tessere e abbonamenti, iscrizione scolastica dei figli. Nessuno di questi elementi da solo decide; è il loro insieme a raccontare dove si svolge la vita di una persona. Vanno conservati dal primo giorno, non ricostruiti dopo una richiesta di chiarimenti.

No: la flat tax per neo-residenti, il regime impatriati e il 7% per pensionati esteri sono alternativi. Ciascuno ha requisiti d’accesso propri, una durata propria e un meccanismo di calcolo diverso, e la scelta si esercita in dichiarazione. Il confronto va fatto prima del trasferimento, perché la convenienza dipende dalla composizione dei redditi e non dal loro totale.

No, e la confusione è frequente. Fisco e immigrazione sono due binari separati: i regimi agevolativi dicono come vengono tassati i redditi di chi è già residente, non danno un titolo per entrare o restare. Chi non è cittadino dell’Unione europea deve ottenere per proprio conto il visto e il permesso di soggiorno adatti alla propria situazione; solo dopo il fisco diventa un tema.

No. La cittadinanza non decide dove si pagano le imposte. Un discendente che ottiene il passaporto italiano non diventa per questo residente fiscale in Italia, e una persona senza alcun legame di sangue può esserlo dal primo anno. Decide l’articolo 2 del TUIR: dove si trovano residenza, domicilio e presenza fisica per la maggior parte del periodo d’imposta.

No. L’articolo 24-ter del TUIR richiede una pensione erogata da un soggetto estero. Chi percepisce solo una pensione italiana non rientra nel regime, per quanto sia il comune scelto. È il punto su cui si arenano più spesso i progetti di rientro di chi ha lavorato per anni in Italia e poi all’estero: conta chi paga la pensione, non la cittadinanza né il luogo in cui si andrà a vivere.

È la sezione della dichiarazione dei redditi dedicata al monitoraggio fiscale: chi è residente in Italia vi indica ogni anno le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero — conti, titoli, immobili, partecipazioni. L’obbligo è informativo e si aggiunge alla tassazione, non la sostituisce. Poiché lo scambio automatico di informazioni rende già visibili i conti esteri, l’omissione è uno dei modi più semplici di trasformare un trasferimento regolare in un contenzioso.

L’amministrazione può riqualificare la persona come residente in Italia e recuperare le imposte sui redditi ovunque prodotti, con sanzioni e interessi. La difesa è documentale: si dimostra dove si è svolta la vita, non che cosa si è dichiarato. La convenzione contro le doppie imposizioni evita che lo stesso reddito sia tassato due volte, ma non sana una residenza soltanto formale.

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