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IN SINTESI

Il regime impatriati
in breve

Verifica e attiva il regime agevolato per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia, quello che molti conoscono ancora come rientro dei cervelli. Con un tributarista controlli i requisiti, calcoli il risparmio sul tuo caso e prepari l’autocertificazione per il datore di lavoro.

Quanto si abbatte

Esenzione fino al 50% del reddito (60% con un figlio minore residente in Italia), su redditi fino a 600.000 €/anno.

Per quanto tempo

Agevolazione per 5 anni, con impegno a risiedere in Italia per almeno 4 anni.

Che cosa verifichiamo

Verifica dei requisiti: residenza estera pregressa, alta qualificazione e lavoro svolto in Italia.

Se serve certezza

Possibilità di interpello all’Agenzia delle Entrate per certezza ufficiale sulla tua posizione.

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Rispondi a poche domande e ricevi un esito preliminare sull’accesso all’agevolazione per i lavoratori impatriati (nuovo regime 2024, D.Lgs. 209/2023): alta specializzazione, residenza estera, AIRE e trasferimenti infragruppo. Se l’esito è positivo, il passo successivo è capire come richiederla: al datore di lavoro o in dichiarazione.

Quanto risparmi

Esenzione 50% (o 60% con figlio minore residente in Italia) fino a 600.000 €/anno.

Per quanti anni

Durata 5 anni, con impegno a risiedere ≥ 4 anni in Italia.

Che valore ha

Esito non vincolante; per la valutazione definitiva, i nostri esperti.

Quanto ci vuole

Sette domande, un paio di minuti. Non chiediamo dati personali.

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Redigiamo e presentiamo l’istanza per ottenere una risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate sul tuo caso. Ogni posizione è diversa: partiamo da una videochiamata con il tributarista per misurare la complessità della tua, e da lì definiamo tempi e costo.

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  • Risposta vincolante dell’Agenzia delle Entrate
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Una videochiamata fino a un’ora con un tributarista specializzato nel regime impatriati, per esaminare il tuo caso e i requisiti. A margine ricevi un breve resoconto scritto di quanto è emerso.

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Domande frequenti

Informazioni generali aggiornate alla riforma 2024: non sostituiscono una consulenza sul tuo caso.

È un’agevolazione fiscale per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia per lavorarci: abbatte la base imponibile dei redditi di lavoro prodotti in Italia, riducendo l’imposta dovuta per alcuni anni. Dal 2024 è stata riformata (D.Lgs. 209/2023). Il quadro esteso è nella guida completa al regime impatriati.

Dal 2024 il reddito agevolabile concorre alla base imponibile al 50% (è tassata solo metà), quota elevabile fino al 40% imponibile (cioè 60% di sgravio) con un figlio minore o una nascita/adozione durante il regime, entro 600.000 € di reddito agevolato l’anno. Il risparmio effettivo dipende dal tuo reddito e dall’aliquota: lo verifichiamo insieme.

In sintesi (nuovo regime): non essere stato residente fiscale in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti (il periodo aumenta se continui a lavorare per lo stesso datore o gruppo), impegnarti a mantenere la residenza in Italia per almeno 4 anni, svolgere l’attività prevalentemente in Italia e possedere requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Vanno verificati sul caso concreto.

Per 5 periodi d’imposta a partire da quello in cui trasferisci la residenza. A differenza del regime precedente, di norma non è prevista l’estensione di ulteriori 5 anni.

Sì: riguarda i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia. I dipendenti lo richiedono al datore di lavoro; chi ha partita IVA lo applica in dichiarazione dei redditi.

Conta la residenza anagrafica: chi l’ha trasferita in Italia entro il 31 dicembre 2023 resta nel regime previgente (in genere più favorevole, con abbattimento del 70% — 90% al Sud — ed eventuale proroga), anche se la residenza fiscale è scattata solo dal 2024. Chi si è iscritto in anagrafe dopo quella data rientra nel nuovo regime. È un punto delicato: meglio verificarlo con un esperto. (art. 5, comma 9, D.Lgs. 209/2023)

Se sei un lavoratore dipendente lo chiedi al datore di lavoro con una richiesta scritta: applica le ritenute sull’imponibile ridotto dal periodo di paga successivo e recupera in conguaglio dalla data di assunzione. Se il datore non l’ha applicato, puoi fruirne direttamente in dichiarazione dei redditi, indicando il reddito già ridotto, finché i termini di quella dichiarazione non sono scaduti. (AdE, circolare 17/E del 2017, § 4.2.1; circolare 33/E del 2020, § 6)

L’autocertificazione impatriati è una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e deve indicare: generalità e data di nascita, codice fiscale, data di rientro in Italia e data della prima assunzione in Italia, l’attuale residenza in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti del regime, l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza e la dichiarazione di non fruire contemporaneamente di altri incentivi al rientro. (Agenzia delle Entrate, circolare 17/E del 23 maggio 2017, § 4.2.1)

Non esiste una percentuale unica, perché l’agevolazione non tocca il netto in modo diretto: riduce la base imponibile. Il reddito di lavoro concorre al reddito complessivo solo per il 50% (40% con un figlio minore residente in Italia) e il datore applica le ritenute su quell’imponibile ridotto. Quanto resta in più dipende dal lordo, dalle aliquote IRPEF, dalle detrazioni e dalle addizionali regionali e comunali: il calcolo dello stipendio netto va fatto sul caso concreto. (art. 5, D.Lgs. 209/2023)

No. Il cambio di datore non è una causa di decadenza: l’unica prevista dalla legge è non mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni — in quel caso i benefici già fruiti vengono recuperati con gli interessi. Devi però presentare una nuova richiesta scritta all’attuale datore, anche se si tratta della seconda o di un’ulteriore assunzione dopo il rientro. (art. 5, comma 3, D.Lgs. 209/2023; circolare 17/E del 23 maggio 2017, § 4.2.1)

I due regimi non si sommano: il forfettario è soggetto a imposta sostitutiva e non concorre al reddito complessivo (art. 3, comma 3, TUIR), mentre l’agevolazione impatriati abbatte la base IRPEF. L’Agenzia ha affermato l’incompatibilità per il regime previgente (circolare 33/E del 2020, § 7.11; risposta n. 190/2023) e la norma nuova ha la stessa costruzione. Quale conviene dipende da ricavi, costi e durata: li confrontiamo qui.

Sì. La legge chiede che l’attività sia prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato, non che il datore sia italiano. L’Agenzia lo ha confermato sul nuovo regime anche quando il rapporto con il datore estero prosegue senza interruzione: in quel caso però il periodo minimo di residenza all’estero sale a sei o sette anni. Qui il quadro completo. (AdE, risposte n. 2/2026 e n. 82/2026)

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