Reshoring in Italia: l’incentivo fiscale del 50% per le aziende con sede in Italia

Reshoring in Italia nel 2026: l’esenzione del 50% per il rientro delle imprese, il nuovo iperammortamento 2026-2028 e la ZES Unica. Guida per CFO e site-selector.

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In breve

Le imprese che riportano in Italia attività svolte fuori dall’Unione Europea godono, dal 2024, di un’esenzione del 50% del reddito da IRES e IRAP per sei periodi d’imposta (art. 6 del D.Lgs 209/2023), tuttora in vigore nel 2026. Attorno a questa leva se ne sommano altre, cambiate dal 2026: la Transizione 4.0 e 5.0 è confluita nel nuovo iperammortamento 2026-2028 (maggiorazione fino al +180% del costo), mentre la ZES Unica del Mezzogiorno è stata rifinanziata per il triennio 2026-2028, con 2,3 miliardi nel solo 2026 ed estesa a Marche e Umbria.

Le imprese non stanno più valutando il rientro in Italia solo per ragioni emotive o reputazionali. La spinta oggi è strutturale: volatilità energetica, rischi politici nelle catene globali, tempi di approvvigionamento incerti e pressione dei clienti sul “risk management” di filiera. In questo nuovo equilibrio, la domanda che arriva ai tavoli dei CFO e dei tax director è sempre la stessa:

"Se riportiamo una linea, una BU o un intero stabilimento in Italia, qual è il quadro fiscale certo, misurabile, difendibile in audit?"

Dal 1° gennaio 2024 la risposta ha un nome preciso: articolo 6 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209. La norma introduce un regime agevolativo sul reddito dei soggetti che trasferiscono in Italia attività economiche fino ad allora esercitate fuori da UE/SEE. In concreto, il 50% dei redditi derivanti dalle attività rientrate non concorre alla base imponibile IRES/IRPEF né alla base IRAP per l’anno del trasferimento e per i cinque periodi d’imposta successivi (sei in totale). Per progetti di “grandi imprese”, è previsto un perimetro rafforzato con un orizzonte fino a dieci anni, come indicato nel meccanismo di recapture; su questo punto torniamo tra poco. La base normativa è chiara e leggibile nel testo ufficiale di legge.

Questa impostazione ha due conseguenze pratiche. La prima: l’incentivo agisce dove conta per una decisione di rientro, cioè sull’EBIT tassabile della linea o BU trasferita. La seconda: consente una pianificazione finanziaria multi-annuale fondata su una norma statale (non su bandi episodici), con un profilo di rischio regolatorio inferiore rispetto a strumenti contingenti. È il motivo per cui, nelle comparazioni europee che vediamo nei site selection memo, l’Italia è spesso posizionata come “regime sul reddito” da combinare – se opportuno – con incentivi CAPEX-driven.

Che cosa copre davvero l’incentivo reshoring (e cosa no)?

La norma non riguarda “l’Italia intera” in senso generalista, ma i redditi effettivamente generati dall’attività trasferita. È richiesta, per legge, una contabilità separataidonea a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile”: non basta una ripartizione a stime; occorre un perimetro contabile tracciabile (centri di costo/ricavo, driver di allocazione, inventari, ordini, cespiti) per distinguere l’utile della business unit rientrata dal resto dell’impresa.

La porta d’accesso geografica è netta: il trasferimento deve avvenire da Paesi extra-UE/SEE. Se l’attività provenisse da un Paese UE/SEE, non si può accedere al regime; è un confine oggettivo fissato al comma 1. Inoltre, l’agevolazione non si applica se nei 24 mesi precedenti l’attività era già esercitata in Italia (comma 2): chi ha “spostato” di recente e sta riportando indietro la stessa attività entro due anni non è ammissibile. Anche questo è un filtro pensato per evitare abusi.

C’è poi il capitolo recapture: se, dopo la fine del periodo agevolato, l’impresa rilocalizza all’estero (anche parzialmente) l’attività oggetto di rientro entro cinque anni (o dieci per le grandi imprese), l’Amministrazione recupera le imposte non pagate durante il regime, con interessi (comma 4). È un meccanismo “anti-round tripping” che spinge a scelte industriali stabili, non opportunistiche.

Infine, un aspetto di governance europea spesso sottovalutato nelle presentazioni: l’efficacia della disciplina è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, par. 3, TFUE (comma 5). Tradotto per il board: il perimetro è una misura di aiuto e richiede clearance di Bruxelles prima dell’applicazione effettiva. Ad oggi (settembre 2025) nel registro degli aiuti e nelle comunicazioni DG COMP non risulta pubblicata una decisione specifica sul caso reshoring ex art. 6 D.Lgs. 209/2023; è quindi corretto trattare il beneficio come condizionato alla relativa autorizzazione. Questo non ne sminuisce il valore strategico, ma suggerisce un approccio prudente di documentazione ex ante e monitoraggio dell’iter europeo.

Perché l’incentivo reshoring interessa a CFO e site-selector?

Il pregio dell’art. 6 è la prevedibilità finanziaria. A differenza dei crediti CAPEX (che riducono il costo delle immobilizzazioni), qui si taglia l’imponibile generato dall’attività rientrata. In una società “standard” con IRES al 24% (dato ufficiale Agenzia Entrate aggiornato a gennaio 2025; eventuali riduzioni 2025 ad hoc – la cosiddetta IRES premiale – operano su binari separati e temporanei), e con IRAP nella forchetta tipica 3–4% (aliquota base 3,9%, con variabilità regionale), il risparmio fiscale ricorrente diventa un elemento misurabile nei piani di rientro.

Facciamo un esempio a metodo prudenziale: una BU industriale rientra dall’Asia, genera 5 milioni di utile ante imposte riferibile al perimetro “reshored” (tracciato con contabilità separata). La metà (2,5 milioni) non concorre a IRES/IRPEF e non entra in IRAP. A parità di altre condizioni, il vantaggio può superare 600–700 mila euro/anno (stima con IRES 24% e IRAP base), per sei esercizi. È capitale che può finanziare: ramp-up, reskilling, sensoristica di linea, scorte di sicurezza, retrofitting energetico. L’effetto cash incide sulla WACC e tipicamente migliora l’NPV del progetto di rientro.

Dal punto di vista operativo, i progetti che funzionano in audit hanno alcuni tratti comuni:

  • perimetro di attività ben definito (cosa torna e dove si produce valore),
  • evidenze di cessazione/trasformazione dell’attività all’estero (contratti, cessazione sedi, migrazione asset, trasferimenti di funzioni),
  • assetti contabili e IT/OT predisposti per tracciare margini, OEE, consumi, ordini e distinta base della linea rientrata (questo serve anche a eventuali sinergie con iperammortamento 2026-2028, vedi oltre).


Tutto ciò discende dalla lettera della norma (separazione contabile; ambito oggettivo) e dall’onere della prova in caso di verifica.

Le clausole che guidano (o frenano) le scelte

  1. Filtro extra-UE/SEE. È un filtro binario: se l’attività arriva da UE/SEE, l’agevolazione non si applica. È dunque essenziale mappare la catena societaria e dove risiede davvero la funzione economica da trasferire (evita progetti inidonei o misallocazioni interne).
  2. 24 mesi “Italia-free”. Il regime non è pensato per “pendolari fiscali”. Se l’attività era in Italia nei due anni precedenti, si perde l’accesso. Qui serve diligence cronologica su stabilimenti, linee, contratti, e un “tombstone” documentale della presenza estera.
  3. Recapture esteso. La norma prevede il recupero delle imposte se, entro 5 anni (10 per grandi imprese) dopo la fine del beneficio, l’attività viene rilocalizzata (anche parzialmente) fuori Italia. Il messaggio è chiaro: l’incentivo è uno strumento di politica industriale, non una “finestra di arbitraggio”. Nei piani a lungo termine conviene inserire covenant interni che impegnino il gruppo a mantenere l’attività in Italia oltre l’orizzonte agevolato, salvo cause straordinarie.

Coordinamento con il diritto UE sugli aiuti

Per un pubblico internazionale vale la pena esplicitare cosa comporta la clausola del comma 5. L’art. 108, par. 3, TFUE prevede che gli Stati membri non diano esecuzione a misure di aiuto prima della decisione della Commissione; in assenza di coperture in esenzione (GBER) o in un quadro temporaneo pertinente, serve una notifica e una decisione di compatibilità.

Nel 2025, il contesto europeo ha visto l’avvio del Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF), che aggiorna e razionalizza gli spazi di intervento pubblico su transizione e industria. È ragionevole attendersi che le autorità valutino l’inquadramento del regime di reshoring nella cornice più aggiornata. Traduzione per gli investitori: la tempistica di fruizione dipende anche dai tempi/condizioni della clearance.

ZES Unica e iperammortamento: gli incentivi che si sommano al reshoring

Perché citarle qui, se il fuoco è il reshoring? Perché nella real life il board non decide solo se rientrare, ma dove e come investire. Laddove il rientro avvenga nel Mezzogiorno, la ZES Unica consente un credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari, impianti, attrezzature e in taluni casi immobili), con modulistica e finestre gestite dall’Agenzia delle Entrate e regole attuative già fissate da decreti e provvedimenti ufficiali. È un tipico incentivo CAPEX-based, complementare al regime sul reddito: riduce il costo di set-up della linea che genererà poi i redditi “agevolati” dal reshoring.

Se, inoltre, il progetto di rientro implica digitalizzazione spinta e taglio dei consumi (nuove linee più efficienti, sistemi di monitoraggio, software MES/SCADA, formazione), la iperammortamento 2026-2028 mette a disposizione un credito d’imposta parametrico legato al risparmio energetico certificato, con FAQ e decreto attuativo pubblicati. Anche questo è uno strumento CAPEX-driven (e OPEX formativi) che non sostituisce ma rafforza la convenienza complessiva di un rientro industriale.

L’insieme disegna un pacchetto coerente: reshoring = leva sul reddito; ZES/5.0 = leve sugli investimenti. Nella sezione successiva entreremo nel merito del cumulo e dei limiti UE per evitare di superare le intensità massime ammesse.

Gli incentivi per il reshoring a confronto (2026)

Tre leve fiscali, aggiornate alla Legge di Bilancio 2026, possono agire insieme sul rientro di un’attività. La tabella riepiloga a chi si rivolgono, il beneficio e la durata.

IncentivoA chi si rivolgeBeneficioDurata
Reshoring imprese (art. 6, D.Lgs 209/2023)Imprese che riportano in Italia attività svolte in Paesi extra-UE/SEEEsenzione del 50% del reddito da IRES e IRAP6 periodi d’imposta (anno del rientro + 5)
Iperammortamento 2026-2028 (ex Transizione 4.0/5.0)Imprese che investono in beni strumentali 4.0 e in autoproduzione da rinnovabiliMaggiorazione del costo deducibile: +180% fino a 2,5 mln €, +100% da 2,5 a 10 mln, +50% da 10 a 20 mlnInvestimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028
ZES Unica MezzogiornoImprese che investono nel Sud (dal 2026 anche Marche e Umbria)Credito d’imposta sugli investimenti, dotazione di 2,3 mld € per il 2026Rifinanziata per il triennio 2026-2028

Cosa serve per essere “audit-ready” sul reshoring?

La norma parla un linguaggio semplice ma pretende execution disciplinata. In concreto:

  • perimetrare l’attività trasferita (funzioni, persone, asset, IP operativo) e chiudere la presenza estera “che conta” in termini di creazione di valore;
  • progettare la contabilità separata dalla data di “go-live” del trasferimento (centri di profitto, schemi di ribaltamento costi, tracciabilità ricavi/costi diretti e indiretti);
  • pre-allinearsi con il perimetro IRAP (il 50% opera anche sul valore della produzione netta relativo all’attività rientrata);
  • predisporre un dossier probatorio sulla cessazione/trasformazione dell’attività all’estero e sulla ricostituzione in Italia (contratti, locazioni, utilities, personale);
  • monitorare l’orizzonte recapture con policy interne di mantenimento e piani di business continuity in caso di shock.


Questi passaggi non sono “best practice” astratte: discendono dalla lettera dell’articolo 6 e dagli standard di controllo tipici delle verifiche fiscali e – lato aiuti – della trasparenza che l’UE pretende quando un beneficio è connesso a una decisione di investimento.

Il nodo europeo: aiuti di Stato e cumulo

Ogni incentivo nazionale non vive in isolamento: deve confrontarsi con la cornice europea sugli aiuti di Stato. L’articolo 6 del D.Lgs. 209/2023, infatti, non si limita a stabilire le condizioni di accesso, ma al comma 5 dichiara esplicitamente che l’efficacia del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108, par. 3 TFUE. In altre parole, non si tratta di una misura “in esenzione automatica”, come i crediti di imposta standard incardinati nel GBER (General Block Exemption Regulation), ma di un regime che richiede una valutazione puntuale di Bruxelles.

Per le imprese, questo significa che il reshoring non può essere trattato come un semplice “taglio fiscale nazionale”: è un aiuto di Stato selettivo, dunque vincolato a regole di cumulo e intensità. Dal giugno 2025, la cornice di riferimento è diventata il nuovo Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF), che ha sostituito il TCTF.

Questo framework non modifica le logiche del GBER, ma aggiorna le condizioni di compatibilità degli aiuti destinati a sostenere la transizione industriale e ambientale. La domanda che molti CFO internazionali si pongono è se l’esclusione del 50% dal reddito imponibile possa coesistere con i crediti di imposta sugli investimenti.
La risposta, in linea con l’impianto UE, è positiva: perché il reshoring agisce sul reddito, mentre misure come la ZES Unica o la iperammortamento 2026-2028 agiscono sul CAPEX. Si tratta dunque di basi imponibili diverse, che possono convivere. Il limite rimane quello generale: non superare l’intensità massima di aiuto stabilita dal diritto europeo, che varia in base alla tipologia di impresa e alla localizzazione geografica.

ZES Unica: il territorio come scelta strategica

Il reshoring non è mai una decisione astratta: richiede di stabilire dove riportare la produzione. È qui che la ZES Unica per il Mezzogiorno entra in gioco. Istituita per razionalizzare il mosaico precedente di zone speciali, la ZES Unica abbraccia l’intero Sud Italia – dalle regioni insulari come Sicilia e Sardegna alle aree continentali come Calabria, Campania, Puglia e Basilicata.

Per un’impresa che valuta il rientro, localizzarsi in ZES significa poter abbattere in modo significativo il costo degli investimenti in macchinari, impianti e talvolta immobili. Non è un dettaglio: il set-up di uno stabilimento industriale può superare il risparmio fiscale sul reddito nei primi anni di attività. In questo senso, il reshoring e la ZES si rafforzano a vicenda: da un lato l’utile operativo beneficia della detassazione, dall’altro i costi di impianto si alleggeriscono grazie al credito d’imposta.

La ZES, però, non è un “assegno in bianco”. Per fruirne servono un piano di investimento chiaro, una corretta classificazione dei beni agevolabili e una gestione rigorosa delle procedure con l’Agenzia delle Entrate. È un’opportunità, ma anche un impegno a operare in territori dove i benefici fiscali si intrecciano con sfide infrastrutturali e logistiche. Ed è proprio qui che il reshoring acquista senso: perché tornare in Italia non significa soltanto pagare meno tasse, ma anche radicarsi in aree che il legislatore ha scelto di rilanciare come hub produttivi.

Dal 2026 la ZES Unica è stata rifinanziata per il triennio 2026-2028, con una dotazione di 2,3 miliardi di euro per il solo 2026 ed è stata estesa anche a Marche e Umbria. Per compensare la riduzione dell’aliquota del credito al 60% registrata nel 2025, la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un credito aggiuntivo del 14,6%.

La seconda leva complementare, dal 2026, non è più il credito d’imposta Transizione 5.0 ma il nuovo iperammortamento 2026-2028, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 per gli investimenti in beni strumentali 4.0 e nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. A differenza del vecchio meccanismo, non è un credito compensabile in F24: è una maggiorazione del costo fiscale del bene, che aumenta gli ammortamenti deducibili in dichiarazione.

La maggiorazione arriva al +180% del costo fino a 2,5 milioni di euro, al +100% tra 2,5 e 10 milioni e al +50% tra 10 e 20 milioni; con l’IRES al 24% il beneficio effettivo tocca il 43,2% dell’investimento. L’accesso passa dalla piattaforma del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), con le comunicazioni e le certificazioni sugli investimenti agevolabili.

Un’impresa che rientra oggi difficilmente si limita a ricostruire in Italia la linea che aveva all’estero: l’occasione — e in un certo senso la condizione implicita — è modernizzare lo stabilimento. Chi valuta il rientro trova i percorsi per fondatori e capitali nello Startup Visa e nel Golden Visa.

Verso un pacchetto integrato: reddito, investimenti e green deal

Osservando insieme i tre strumenti – reshoring, ZES, iperammortamento 2026-2028 – emerge un disegno coerente. L’Italia non si limita a ridurre la pressione fiscale: lega la convenienza a scelte territoriali e ambientali. In questo senso, il reshoring diventa il perno attorno al quale si costruisce un pacchetto integrato:

  • Il reddito prodotto dalla nuova attività è fiscalmente alleggerito (reshoring).
  • Gli investimenti iniziali trovano copertura parziale attraverso crediti d’imposta territoriali (ZES).
  • La modernizzazione green e digitale è incentivata (iperammortamento 2026-2028).


Per un board internazionale, questo significa che il ritorno in Italia non è solo un ritorno “a casa”, ma un passo che può combinare competitività fiscale, riduzione del CAPEX e sostenibilità. È proprio questa intersezione a rendere oggi l’Italia diversa rispetto a dieci anni fa, quando il reshoring era visto come un fenomeno marginale o episodico.

Come preparare il rientro: la disciplina dell’execution

Un regime così complesso non può essere affrontato senza un piano operativo. Non basta “decidere di tornare”: serve dimostrare di aver rispettato le condizioni poste dalla norma e dai regolatori europei. Chi ha già iniziato un percorso di reshoring di successo segue alcune linee comuni:

  • Documentare l’origine extra-UE/SEE dell’attività rientrata, con prove contrattuali e operative.
  • Dimostrare la discontinuità rispetto ad attività svolte in Italia nei 24 mesi precedenti.
  • Costruire una contabilità separata non solo per obbligo normativo, ma come strumento di trasparenza gestionale.
  • Pianificare la durata: il recapture fino a dieci anni impone strategie di lungo periodo, non mere prove tattiche.
  • Integrare incentivi: valutare ex ante se la localizzazione al Sud o gli investimenti green possono attivare ZES e 5.0 senza oltrepassare i limiti UE.


Non sono “consigli operativi”: sono condizioni di compliance che distinguono un progetto capace di superare un controllo fiscale da uno esposto a contestazioni o a recuperi di aiuto.

Conclusione: il reshoring come scelta industriale sostenuta

L’Italia, con l’art. 6 del D.Lgs. 209/2023, ha introdotto un regime che parla un linguaggio semplice: se riporti qui attività produttive da Paesi extra-UE/SEE, metà del tuo reddito non sarà tassata per sei anni. Dietro a questa semplicità, però, c’è una strategia articolata: legare il ritorno a vincoli di stabilità (recapture), subordinare l’efficacia al via libera di Bruxelles e stimolare, con strumenti paralleli, localizzazione nel Mezzogiorno e investimenti sostenibili.

In questo modo, il reshoring non è una misura isolata, ma parte di un ecosistema di incentivi che, se ben utilizzato, può trasformare il rientro da scelta difensiva a decisione competitiva. Per le imprese estere che guardano all’Italia, la sfida non è solo calcolare il beneficio fiscale, ma comprendere come inserirlo in una strategia di lungo periodo, fondata su radicamento territoriale e innovazione tecnologica.

E questo è, probabilmente, il messaggio più forte che il legislatore ha voluto mandare: tornare in Italia conviene, ma deve essere una scelta di struttura, non di convenienza momentanea.

FAQ

Nel 2026 il reshoring poggia su tre leve. L’esenzione del 50% del reddito da IRES e IRAP per le attività riportate in Italia da Paesi extra-UE (art. 6 del D.Lgs 209/2023), per sei periodi d’imposta. Il nuovo iperammortamento 2026-2028 per gli investimenti in beni 4.0 e in autoproduzione da rinnovabili. E la ZES Unica del Mezzogiorno, rifinanziata per il triennio 2026-2028.

L’art. 6 del D.Lgs 209/2023 prevede che i redditi delle attività d’impresa o di lavoro autonomo trasferite in Italia da un Paese extra-UE o extra-SEE non concorrano, per il 50% del loro ammontare, alla base imponibile IRES e IRAP. Il beneficio vale per sei periodi d’imposta, cioè l’anno del trasferimento e i cinque successivi, ed è tuttora in vigore nel 2026. È prevista una clausola di recapture se l’attività viene nuovamente delocalizzata.

Dal 1° gennaio 2026 il credito d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 è sostituito dal nuovo iperammortamento 2026-2028, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026. Non è più un credito compensabile in F24, ma una maggiorazione del costo fiscale del bene: +180% fino a 2,5 milioni di euro, +100% tra 2,5 e 10 milioni, +50% tra 10 e 20 milioni. Con l’IRES al 24% il beneficio effettivo arriva al 43,2% dell’investimento.

La ZES Unica è la Zona Economica Speciale che unifica il Mezzogiorno e riconosce un credito d’imposta sugli investimenti. Con la Legge di Bilancio 2026 è stata rifinanziata per il triennio 2026-2028, con una dotazione di 2,3 miliardi di euro per il solo 2026, ed è stata estesa anche a Marche e Umbria. È previsto un credito aggiuntivo del 14,6% per compensare la riduzione dell’aliquota registrata nel 2025.

In linea di principio le tre misure operano su presupposti diversi — il reddito da attività rientrata, l’investimento in beni strumentali e l’investimento localizzato al Sud — e possono integrarsi. Il cumulo, però, va verificato caso per caso rispetto alle regole europee sugli aiuti di Stato e ai limiti di ciascuna misura, per evitare doppie agevolazioni sullo stesso costo. È il punto in cui conviene una due diligence fiscale prima di decidere la localizzazione.

L’art. 6 riguarda le attività d’impresa e di lavoro autonomo esercitato in forma associata che erano svolte in un Paese extra-UE o extra-SEE e vengono trasferite nel territorio italiano. È un filtro binario sull’origine: se l’attività proviene da un altro Stato dell’Unione Europea, l’agevolazione non si applica. Il beneficio spetta a condizione che l’attività non fosse già esercitata in Italia nei periodi precedenti il trasferimento.

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